AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381183
Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Dispone:
- Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
1.1. La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui al punto 5.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, è pari al 47,1617 per cento.
1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
1.3. Il credito d’imposta è utilizzato o ceduto secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti ai punti 5 e 6 del citato provvedimento del 10 luglio 2020.
Motivazioni
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 302831 dell’11 settembre 2020 è stata resa nota la percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, detta percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia (1.278.578.142 euro). Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è risultato pari al 15,6423 per cento.
Al riguardo, l’articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi. La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020.
Pertanto, si rende necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi) e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.
La nuova percentuale è pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, si applicano le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020.
Riferimenti normativi
- a) Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
- b) Disciplina normativa di riferimento:
Articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 302831 dell’11 settembre 2020;
Articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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