AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 16 maggio 2013, n. 59322/2013
Comunicazione per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del mese di maggio 2012 – Articolo 6, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43
DISPONE
1. Sostituzione del modello di comunicazione e delle istruzioni
1.1 Il modello di comunicazione per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del mese di maggio 2012, approvato ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, riportato nell’allegato A al provvedimento 22 ottobre 2012, è sostituito con quello contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento.
1.2 Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione indicato nel punto 1.1, contenute nell’allegato A al provvedimento 31 ottobre 2012, modificate con il provvedimento 19 novembre 2012, sono sostituite con quelle contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.
1.3 Il modello di comunicazione è utilizzato, ai sensi dell’articolo 6, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, dai:
a) soggetti indicati nell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, titolari di reddito d’impresa, compresi i titolari di reddito di impresa commerciale, gli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e i titolari di reddito di lavoro autonomo che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività svolta, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all’articolo 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES;
b) dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 365, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, esercenti attività agricole di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi indicati alla lettera precedente, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, casualmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, ricorrendo le condizioni indicate nello stesso comma 365. Per tali soggetti, l’utilizzo del modello è subordinato all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale è data notizia della positiva verifica di compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari, previsto dall’articolo 1, comma 373, della citata legge n. 228 del 2012.
1.4 La comunicazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 15 giugno 2013.
2. Specifiche tecniche di trasmissione
2. 1 Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione indicato nel punto 1.1, contenute nell’allegato B al provvedimento 22 ottobre 2012, modificate con il provvedimento 19 novembre 2012, sono sostituite con quelle contenute nell’Allegato B al presente provvedimento.
2.2 I soggetti finanziatori di cui all’articolo 11, comma 7, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai finanziamenti erogati e quelli relativi all’utilizzo del credito d’imposta, nonché i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti dal piano di ammortamento e i relativi importi.
2.3 I dati sono trasmessi esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche, sezioni I e II, riportate nell’Allegato C e approvate con il presente provvedimento. I dati relativi alle sezioni I e II dell’Allegato C sono trasmessi, rispettivamente, entro 10 ottobre 2013 ed entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento.
3. Cessione del credito
3.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 10, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, è recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile. Il cessionario utilizza il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario.
Motivazioni
L’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, prevede che il termine del 30 novembre 2012 – stabilito con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni – utile per l’accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, è rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l’originario termine finale del 30 novembre 2012.
L’articolo 6, comma 3, del predetto decreto-legge n. 43 del 2013, prevede inoltre che il finanziamento può essere richiesto per il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi dovuti dal 1° luglio al 30 settembre 2013, dai soggetti menzionati e da coloro che hanno già utilmente rispettato il termine del 30 novembre 2012.
Il successivo comma 4 dell’articolo 6, del decreto-legge n. 43 del 2013, stabilisce che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo articolo 6, il Direttore dell’Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonché dell’articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Con il presente provvedimento sono pertanto sostituiti il modello di comunicazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione delle comunicazioni stesse, approvate con i precedenti provvedimenti 22 e 31 ottobre 2012 e 19 novembre 2012.
Con il medesimo provvedimento, giusta la previsione del predetto comma 4 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 43 del 2013, viene previsto che il modello sia utilizzato anche dai soggetti che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, di cui all’articolo 1, commi 365 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Per tali soggetti, l’utilizzo del modello è subordinato all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale è data notizia della positiva verifica di compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari, previsto dall’articolo 1, comma 373, della citata legge n. 228 del 2012.
Il provvedimento definisce le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai finanziamenti erogati e di quelli relativi all’utilizzo del credito d’imposta, nonché dei dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti dal piano di ammortamento e dei relativi importi per la loro successiva iscrizione a ruolo di riscossione, con gli interessi di mora, come previsto dall’articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012.
Infine, con lo scopo di consentire la massima adesione dei soggetti finanziatori al sistema di interventi volti a favorire la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto di maggio 2012 agevolando il tempestivo recupero del credito, con il presente provvedimento si prevede che il credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 10, del citato decreto-legge n. 174 del 2012 – utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero cedibile ai sensi dell’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – possa essere recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43
Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato
(Testo dell’Allegato)
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Provvedimento pubblicato il 16 maggio 2013 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.