AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 novembre 2021, n. 317675
Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi
Dispone:
- Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020
1.1. La percentuale di cui al punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 230686 dell’8 settembre 2021 è pari al 51,6050 per cento.
1.2. L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento richiamato al punto 1.1, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale indicata al medesimo punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
Motivazioni
L’articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020 riconosce un contributo a fondo perduto, tra l’altro, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi, nella misura e alle condizioni ivi previste.
L’articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha destinato la somma di 10 milioni di euro all’erogazione del sopra descritto contributo, che costituisce limite di spesa.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 230686 dell’8 settembre 2021 sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto di cui trattasi; in particolare, è stato previsto che:
– l’istanza poteva essere presentata dal 9 settembre all’8 novembre 2021;
– l’Agenzia delle entrate determina l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto del sopra citato limite di spesa di 10 milioni di euro, definisce la percentuale di riparto, rapportando il limite stesso all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. La percentuale di riparto è resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (cfr. punto 4.1 del citato provvedimento dell’8 settembre 2021).
Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è pari a 19.377.954 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000 e 19.377.954; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 51,6050 per cento.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Articolo 1, commi 87 e 88, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 230686 dell’8 settembre 2021.
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