AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 18 marzo 2022, n. 88902
Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile dai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Dispone:
- Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile, di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
1.1. L’ammontare del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo dovuto nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, indicato nell’ultima comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del direttore della medesima Agenzia prot. n. 295258 del 29 ottobre 2021, in assenza di successiva rinuncia.
1.2.Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
1.3.Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.
Motivazioni
L’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale. Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai suddetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il comma 2 del citato articolo 67-bis ha previsto che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per la fruizione del credito d’imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa (20 milioni di euro).
In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 29 ottobre 2021 ha previsto che:
– i potenziali beneficiari dell’agevolazione devono presentare telematicamente apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 10 febbraio al 10 marzo 2022;
– ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo dovuto nell’anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione,
– autorizzazione o esposizione pubblicitaria, indicato nella suddetta comunicazione, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 21 marzo 2022. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 20 milioni di euro, all’ammontare complessivo degli importi dei canoni indicati nelle comunicazioni. Nel caso in cui il predetto ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento;
– per consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in modo che possano essere scartati i modelli F24 nei quali sono esposti crediti in compensazione per un importo maggiore di quello disponibile per ciascun beneficiario.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che il credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del canone indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
Nel caso in cui il credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito stesso è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159; in tale eventualità, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 29 ottobre 2021.
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