AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 21 ottobre 2019, n. 728796
Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Dispone:
- Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali nonché delle relative istruzioni per la compilazione
1.1. Al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2017, nonché alle relative istruzioni per la compilazione pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono apportate le modifiche riportate, rispettivamente, negli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento.
1.2. Eventuali aggiornamenti alle istruzioni saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
- Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
2.1. Alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati della dichiarazione, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 3 al presente provvedimento.
2.2. Eventuali aggiornamenti alle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
- Disposizioni transitorie
3.1. Nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, l’utilizzo del modello non aggiornato ai sensi del presente provvedimento è consentito per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento.
Motivazioni
Con il presente provvedimento, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche sono aggiornate al quadro normativo attuale, tenendo conto, in particolare, delle disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi, recate dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nonché quelle previste dall’art. 82 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 in materia di Terzo settore.
Vengono, inoltre, acquisiti alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la gestione dalla fattispecie agevolativa prevista dall’art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per i terreni agricoli e montani.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia”;
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;
Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2017 recante “Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Allegato 1
ELENCO DELLE MODIFICHE AL MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI
– È stata aggiornata l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
– Nella sezione “Casi particolari” del frontespizio è stata inserita la casella “Codice situazioni particolari”.
– Nella sezione I “Imposta ipotecaria” e II “Imposta catastale” del quadro EF sono stati eliminati rispettivamente:
- il rigo EF2-bis“Valore complessivo quote relative ad immobili con agevolazione B”e relativo riferimento nella parentesi del rigo EF5 “imposta ipotecaria dovuta”;
- il rigo EF9-bis“Valore complessivo quote relative ad immobili con agevolazione B”e relativo riferimento nella parentesi del rigo EF11 “imposta catastale dovuta”.
– Nel quadro EH “dichiarazioni sostitutive, agevolazioni e riduzioni” sono state apportate le seguenti modifiche:
- È stato eliminato il rigo EH6 dedicato alla dichiarazione che costituisce un’unione civile;
- Dopo il rigo EH13, l’informativa presente nella sezione dedicata alla firma è stata sostituita dal seguente testo:“Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al presente modello di dichiarazione”;
- Nel rigo EH15, la dicitura relativa all’immobile contiguo è stata sostituita dal seguente testo:“e per l’immobile contiguo a quello indicato nel rigo precedente (ovvero a quello già acquisito fruendo dei benefici “prima casa”, non ricadente nella successione)”;
- Nel punto elenco successivo al rigo EH18, la dichiarazione sostituiva di atto notorio contrassegnata dalla lettera b) è stata resa opzionabile mediante l’inserimento di una specifica casella.
Allegato 2
ELENCO DELLE MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI
FASCICOLO 1
– a pagina 2, nel paragrafo “Cos’è il modello di successione e domanda di volture catastali” sono apportate le seguenti modifiche:
- Nel terzo capoverso la parola “denuncia” è sostituita con la parola“dichiarazione”;
- Il quarto e quinto capoverso sono modificati in un “Nota Bene” con il seguente testo:“N.B. Se alla data di presentazione della dichiarazione di successione fanno parte dell’asse ereditario fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto e privi di classamento (ad esempio manca la categoria e/o classe dell’immobile), occorre aggiornarne i dati catastali prima di presentare la dichiarazione, proponendo la richiesta di classamento (ex art. 12 del D.L. n. 70/1988) presso l’ufficio provinciale – territorio nella cui circoscrizione ricadono tali beni. A seguito dell’avvenuta attribuzione dei dati dell’immobile, la dichiarazione potrà essere inviata telematicamente. Con la presentazione del nuovo modello di successione, salvo casi particolari, le volture catastali verranno eseguite in automatico salvo diversa indicazione del contribuente. Nel caso di immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario (Sistema Tavolare), per quelli gravati da “Oneri reali”, nei casi di eredità giacente/eredità amministrata e di trust, la dichiarazione non consente di eseguire la voltura catastale in via automatica, i cui adempimenti continuano ad essere svolti presso i competenti uffici.”;
- Nel sesto capoverso le parole “territorialmente competente alla lavorazione” sono modificate in“di riferimento per la lavorazione”.
– a pagina 3, nel paragrafo “Chi è obbligato a presentare la dichiarazione” il “Nota Bene” viene modificato nel seguente testo “N.B. I legatari, nel presentare la dichiarazione, sono obbligati ad indicare oltre ai dati del defunto e ai propri dati, anche tutte le informazioni riguardanti l’oggetto del proprio legato e le eventuali donazioni a proprio favore; inoltre devono indicare, tramite allegazione nel quadro EG, i dati dei chiamati all’eredità, il loro grado di parentela o affinità con il defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie intervenute”;
– a pagina 4, nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione” sono apportate le seguenti modifiche:
- Il terzo punto elenco viene sostituito con la frase:“La trasmissione telematica del modello di dichiarazione può essere effettuata dal singolo contribuente anche per il tramite di un ufficio dell’Agenzia delle entrate.”;
- Il riquadro dell’”ATTENZIONE” è spostato dalla fine del paragrafo alla fine del primo elenco puntato e modificato come segue:“ATTENZIONE La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato) è consentita in via eccezionale unicamente ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica.
Il modello deve essere inviato all’ufficio incaricato della lavorazione, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione e si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all’ufficio postale.”;
- Nel “Nota Bene”:
– Le parole del primo punto elenco “l’ufficio competente” sono modificate in “l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione”;
– La frase del secondo punto elenco “l’ufficio competente è quello dell’ultima residenza nota in Italia” è modificata in “l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è quello individuato presso la Direzione provinciale competente in relazione all’ultima residenza nota in Italia.”;
- Nel periodo successivo al “Nota Bene”, dopo la parola “qualora”, il testo è modificato da “il contribuente intende avvalersi dell’Ufficio per la sua trasmissione” a“, per la sua trasmissione, il contribuente intende avvalersi dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate.”.
– a pagina 5, nel paragrafo “Ricevute Telematiche” sono state apportate le seguenti modifiche:
- Nel primo capoverso la parola“territoriale”è eliminata;
- Nel quinto capoverso la parola“territoriale”e la successiva parola “richiesta” sono eliminate;
- Nel sesto capoverso la frase“A seguito di tale richiesta sarà necessario recarsi all’ufficio territoriale competente per la lavorazione al fine di regolarizzare la propria dichiarazione.”è eliminata;
- Dopo il sesto capoverso è inserita la frase“Tale copia non può essere utilizzata in luogo dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (copia conforme).”.
– a pagina 6, nel paragrafo “Quali documenti occorrono”, dopo il settimo punto elenco del sotto paragrafo “Qualora ne ricorrano le condizioni” sono inseriti i seguenti punti elenco:
- “la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestare la condizione di inagibilità all’utilizzo abitativo dell’immobile pre-posseduto a causa di un evento naturale sopravvenuto (inagibilità attestata da specifica certificazione rilasciata dagli organi competenti), quando per tale immobile si è già usufruito dell’agevolazione “prima casa” (codice 1 nella casella “Eventi eccezionali);”;
- “la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei casi in cui si richieda l’agevolazione “prima casa” su un immobile, che cade in successione, contiguo (cod. Z) ad uno già acquisito fruendo dell’agevolazione ‘prima casa’ ma non ricadente nella presente successione, destinato a costituire con quest’ultimo un’unica unità abitativa (vedi Allegato 2);”.
– a pagina 7, nel sotto paragrafo “Inoltre, è opportuno allegare alla dichiarazione”, nel primo capoverso, è eliminata la parola “tutte”.
– a pagina 7, nel “Nota Bene” la frase “l’ufficio territoriale competente” è sostituita dalla frase “l’ufficio dell’Agenzia delle entrate”.
– a pagina 9, nel punto 3) del sotto paragrafo “Le modalità di pagamento delle suddette somme autoliquidate sono le seguenti”, sono eliminate le parole “territoriale competente”.
– a pagina 10, nel paragrafo “Tipo di dichiarazione” sono apportate le seguenti modifiche:
- Nel secondo punto elenco, la parola “stessa” è modificata in“dichiarazione”;
- Nel terzo punto elenco, la frase “il loro valore e/o la misura delle quote” è modificata in“il loro valore, la misura delle quote e/o i diritti.”.
– a pagina 11, nella prima riga, la frase “dovrà recarsi presso l’ufficio territoriale competente alla lavorazione” è modificata in “dovrà recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate.”.
– a pagina 11, nell’elenco dei codici, sono apportate le seguenti modifiche:
- La descrizione del codice 1 è integrata con il seguente testo:“delle quote e/o dei diritti). Gli altri dati dell’immobile quali, ad esempio, l’indirizzo, la classe e la consistenza non sono elementi essenziali per la trascrizione e la voltura catastale. Pertanto, in caso di errori materiali su tali dati non è necessario effettuare l’invio di una dichiarazione sostitutiva di tipo 1, salvo che il dichiarante intenda comunque sanare tali errori. In quest’ultimo caso saranno dovute le somme previste per la riproposizione delle trascrizioni e delle volture”;
- La descrizione del codice 2 è integrata con il seguente testo:“In questo caso, in autoliquidazione, non saranno dovute le somme previste per le operazioni di trascrizione e voltura. Pertanto, con l’indicazione di tale codice, sugli immobili presenti in dichiarazione non verrà eseguita una nuova trascrizione e voltura rispetto a quella effettuata con la presentazione della precedente dichiarazione che si intende sostituire”;
- Nella descrizione del codice 3 sono eliminate le parole“incaricato alla lavorazione”.
– a pagina 11, dopo il primo “Nota Bene” è inserito il seguente paragrafo: “Nel caso in cui il contribuente si accorga di errori materiali di compilazione, essenziali ai fini della trascrizione e/o della voltura, prima della sottoscrizione e dell’invio della richiesta di trascrizione da parte dell’ufficio incaricato della lavorazione, potrà correggere tali errori presentando, presso tale ufficio, una dichiarazione sostitutiva cod.1, versando esclusivamente l’imposta di bollo e i tributi speciali in caso di richiesta dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.”.
– a pagina 12, nel paragrafo “Residenza estera” sono apportate le seguenti modifiche:
- Nel terzo capoverso, la parola “competente” viene modificata in“di riferimento per la lavorazione”;
- Nel quarto capoverso, la frase “l’ufficio competente è quello dell’ultima residenza nota in Italia” è modificata in“l’ufficio di riferimento è quello individuato presso la Direzione provinciale competente in relazione all’ultima residenza nota in Italia.”.
– a pagina 14, nella dicitura relativa al codice 3 e 4 della tabella “CODICI DI CARICA”, dopo le parole “Rappresentante legale” è inserita la parola “/negoziale”.
– a pagina 15, tra il primo ed il secondo punto elenco del paragrafo “Casi particolari” è inserito il seguente punto elenco:
“Codice situazioni particolari
È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.”.
– a pagina 15, nel primo punto elenco:
- Il primo capoverso è sostituito con il seguente testo:“Contestualmente alla presentazione della dichiarazione telematica è possibile richiederne l’attestazione di avvenuta presentazione, necessaria, ad esempio, per ottenere lo sblocco dei conti. Per richiedere tale documento occorre barrare il presente campo; in questo caso la procedura rilascerà in via telematica una sola attestazione della dichiarazione presentata.”;
- Il terzo capoverso è sostituito con il seguente testo:“L’attestazione elettronica è resa disponibile, successivamente alla verifica dell’avvenuto versamento delle somme dovute e della regolarità della dichiarazione, nella sezione “Ricevute” – “Preleva documenti” – dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate di colui che ha trasmesso la dichiarazione. Qualora il prelievo (download) del documento non sia stato ultimato, tale operazione potrà essere effettuata entro 6 giorni dal primo tentativo.”;
- Il quarto capoverso è sostituito con il seguente testo:“È possibile, inoltre, richiedere il rilascio delle attestazioni in formato cartaceo, anche per estratto, rivolgendosi a qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate, pagando le relative somme dovute.”.
– a pagina 15, prima del paragrafo “Impegno alla presentazione telematica” è inserito il seguente testo: “ATTENZIONE: L’attestazione è utilizzabile una sola volta entro 180 giorni dal momento in cui è stata messa a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Si ricorda che la copia semplice della dichiarazione, rilasciata in automatico con la quarta ricevuta telematica, dopo il controllo di regolarità da parte dell’ufficio, non può essere utilizzata in luogo dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.”.
– a pagina 16, nel penultimo punto elenco, dopo le parole “soggetti beneficiari” è inserita la parola “individuati”.
– a pagina 18, nel secondo capoverso del capitolo “Quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni”, dopo la parola “defunto” le parole “e le servitù costituite in precedenza aventi ad oggetto beni che fanno parte dell’attivo ereditario.” sono sostituite dalle parole “inoltre non vanno indicate in dichiarazione le servitù ancorché costituite per testamento.”.
– a pagina 24, nella tabella “AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI”, nella dicitura relativa al codice H, la parola “sismici” è modificata in “calamitosi”.
– a pagina 24, nel sotto paragrafo “Agevolazione prima casa”, il testo del “Nota Bene” è sostituito dal seguente “Ciascun soggetto può richiedere l’agevolazione ‘prima casa’ contraddistinta con il cod. P in relazione ad un solo immobile abitativo.
Se oggetto della successione sono abitazioni contigue (cod. Z) destinate a costituire un’unica unità abitativa, su di esse è possibile richiedere l’agevolazione ‘prima casa’. Se l’immobile è contiguo ad uno già acquisito fruendo dell’agevolazione ‘prima casa’, non ricadente nella presente successione, occorre rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da allegare alla dichiarazione di successione (quadro EG), in cui specificare sia gli estremi e la data dell’atto di acquisizione dell’immobile principale a cui verrà unito catastalmente l’immobile contiguo, nonché i suoi estremi catastali.”.
– a pagina 25, nel secondo capoverso del sotto paragrafo “Pertinenze prima casa”, dopo le parole “beneficiario l’agevolazione” è eliminata la parola “con”.
– a pagina 26, nel secondo capoverso del capitolo “Quadro EC – Attivo ereditario catasto fabbricati”, dopo le parole “si estinguono con la morte del defunto”, le parole “e le servitù costituite in precedenza aventi ad oggetto beni che fanno parte dell’attivo ereditario” sono sostituite con “inoltre non vanno indicate in dichiarazione le servitù ancorché costituite per testamento e i beni comuni non censibili (in questi casi occorre indicare solo l’unità immobiliare alla quale si riferiscono, intestata al de cuius e regolarmente dichiarata in successione. I benefici dei “beni comuni non censibili” alla redditività delle unità di cui il bene è comune, sono già oggetto di valutazione nelle rendite catastali associate alle stesse unità).”.
– a pagina 27, sono apportate le seguenti modifiche:
- nel secondo capoverso del paragrafo “Categoria e classe”, le parole “o “in attesa di dichiarazione”)” sono sostituite dalle parole“,”in attesa di dichiarazione” o “infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione”)”;
- il testo del paragrafo “Rendita catastale”, è sostituito dal seguente:“Riportare la rendita indicata nella visura catastale. Gli immobili iscritti nelle Categorie Fittizie (Gruppo F) sono sempre privi di rendita catastale, per cui per tali immobili il presente campo e quello successivo “Determinazione rendita” non vanno compilati. Nel caso di immobili per i quali è stata presentata in catasto una dichiarazione DOCFA e la rendita è ancora nello stato di “rendita proposta”, nel presente campo va indicato il valore della rendita proposta in catasto con la suddetta procedura DOCFA. Per questi immobili è possibile chiedere la determinazione del valore catastale, indicando nel successivo campo “Determinazione rendita” il codice “1”. Inoltre, se alla data di presentazione della dichiarazione di successione fanno parte dell’asse ereditario fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto ma privi di classamento (ad esempio manca la categoria e/o classe dell’immobile) e quindi di rendita, non bisogna compilare il presente campo. Per tali immobili occorre proporre specifica richiesta di classamento e, quindi, di attribuzione della rendita (ex art. 12 del D.L. n. 70/1988) presso l’ufficio provinciale – territorio competente, al fine di regolarizzarli prima della presentazione della dichiarazione di successione.”.
– a pagina 28, il paragrafo “Determinazione rendita”, è sostituito con il seguente testo: “Il campo va compilato esclusivamente nel caso in cui nella visura catastale l’immobile risulti con rendita proposta.
Il campo non va compilato nel caso di:
– immobili iscritti nelle Categorie Fittizie (Gruppo F), che in quanto tali sono privi di rendita;
– fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto ma privi di classamento e di rendita. Per tali immobili occorre proporre specifica richiesta di classamento e attribuzione della rendita presso l’ufficio provinciale – territorio competente, al fine di regolarizzarli prima della presentazione della dichiarazione di successione.
Si ricorda, inoltre, che i beni comuni non censibili, privi di rendita autonoma, non sono oggetto di successione.
Se per l’immobile indicato nel rigo è stata presentata in catasto una dichiarazione DOCFA e la rendita è ancora nello stato di “rendita proposta”, è possibile chiedere la determinazione del valore catastale, indicando nella presente casella il codice “1”.
In questo caso, il valore da indicare nel campo ‘rendita catastale’ è quello proposto nella dichiarazione DOCFA presentata in catasto.
La procedura DOCFA, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, consente di adempiere, per via telematica, agli obblighi di dichiarazione in catasto in caso di nuove costruzioni o di variazione delle unità immobiliari urbane già censite e richiede ai dichiaranti di indicare una rendita, definita come “proposta”.
Tale rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l’ufficio non provvede, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, alla determinazione della rendita definitiva. In ogni caso è facoltà dell’amministrazione verificare le caratteristiche degli immobili così dichiarati ed eventualmente modificarne le risultanze iscritte in Catasto.
La volontà di avvalersi della rendita proposta deve essere espressamente manifestata nella dichiarazione di successione (allegare la relativa dichiarazione sostitutiva tramite il quadro EG). Se l’ufficio provinciale – territorio rettifica la rendita proposta entro 12 mesi, la rettifica opera ex tunc.
N.B. Se nell’attivo ereditario ci sono immobili mai dichiarati, compresi gli immobili ai quali l’Agenzia ha attribuito negli atti del catasto una rendita presunta, è necessario procedere alla relativa regolarizzazione catastale prima della presentazione della dichiarazione di successione, secondo le modalità previste dall’art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Del pari debbono essere dichiarati al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni così come previsto dall’art. 13 comma 14-ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201.”.
– a pagina 37, nella sezione I “Imposta Ipotecaria” sono apportate le seguenti modifiche:
- Con riferimento alla colonna 2 del rigo EF1, dopo la frase “l’imposta è arrotondata per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi di euro e per eccesso se superiore o uguale.” è inserita la frase“Se l’importo ottenuto è inferiore all’imposta fissa (pari a 200 euro) occorre indicare 200 euro.”;
- Alla fine delle istruzioni relative alla colonna 2 del rigo EF1, il periodo “Analogamente avviene se è stata richiesta l’agevolazione “M” in questo caso bisogna, compilare solo il rigo EF3, indicando il valore complessivo dei beni interessati da tale agevolazione.” è sostituito da“In assenza di fabbricati (quadro EC e/o EM non compilati) ed in presenza di terreni agricoli o montani (non edificabili), su cui non è stata richiesta alcuna agevolazione o riduzione, è prevista una specifica forma agevolativa per calcolare l’imposta proporzionale dovuta su di essi. In questo caso, infatti, è possibile effettuare un confronto tra il totale del loro valore fiscale ed il totale dell’imposta ipotecaria e catastale proporzionale calcolata sugli stessi secondo le regole sopra descritte; per cui scegliere il minor valore tra i due, quale imposta ipotecaria e catastale dovuta. Se, a seguito del confronto, viene scelto il totale dei valori fiscali dei terreni quale imposta ipotecaria e catastale, nella presente colonna indicare i 2/3 di tale importo.”;
- Con riferimento alla colonna 2 del rigo EF2 è eliminato il seguente periodo“Se il totale dei valori fiscali dei terreni agricoli e montani costituenti l’azienda è inferiore all’imposta calcolata in misura fissa, indicare tale minor valore”.
– a pagina 38, sono apportate le seguenti modifiche:
- Con riferimento alla colonna 2 del rigo EF3 è eliminato il periodo“Se il totale dei valori fiscali dei terreni montani è inferiore all’imposta calcolata in misura fissa, indicare tale minor valore.”;
- Con riferimento al rigo EF5 è eliminato il seguente periodo“Se l’importo ottenuto è inferiore all’imposta fissa (pari a 200€) occorre riportare 200€, salvo che sia stata richiesta l’agevolazione “G” e/o “M” ed in relazione ad essa l’imposta risulti inferiore al valore fisso (per i terreni agricoli e montani se il totale dei valori fiscali dei terreni è inferiore all’imposta ipotecaria calcolata in misura fissa).”.
– a pagina 39, sono apportate le seguenti modifiche:
- Con riferimento al rigo EF8, nel quarto capoverso, le parole “territorialmente competente” sono sostituite dalle parole“di riferimento per la lavorazione della dichiarazione”;
- Con riferimento al rigo EF9, nella testo della lettera c), dopo la parola “(ONLUS)” sono inserite le parole“degli Enti del Terzo Settore”.
– a pagina 40, sono apportate le seguenti modifiche:
- Con riferimento alla colonna 2 del rigo EF9, dopo le parole “se superiore o uguale.” è inserita la frase“Se l’importo ottenuto è inferiore all’imposta fissa (pari a 200 euro) occorre indicare 200 euro.”;
- Con riferimento alla colonna 2 del rigo EF9, dopo le parole “solo il rigo EF10.” è inserito il periodo“In assenza di fabbricati (quadro EC e/o EM non compilati) ed in presenza di terreni agricoli o montani (non edificabili), su cui non è stata richiesta alcuna agevolazione o riduzione, è prevista una specifica forma agevolativa per calcolare l’imposta proporzionale dovuta su di essi.
In questo caso, infatti, è possibile effettuare un confronto tra il totale del loro valore fiscale ed il totale dell’imposta ipotecaria e catastale proporzionale calcolata sugli stessi secondo le regole sopra descritte; per cui scegliere il minor valore tra i due quale imposta ipotecaria e catastale dovuta. Se, a seguito del confronto, viene scelto il totale dei valori fiscali dei terreni quale imposta ipotecaria e catastale, nella presente colonna indicare 1/3 di tale importo.”;
- Con riferimento al rigo EF11, è eliminato il periodo “L’imposta catastale non può essere inferiore alla misura fissa, pertanto se l’importo è inferiore all’imposta fissa (pari a 200€), occorre riportare 200€;
- Nell’ultimo capoverso, dopo la frase “può essere chiesta a rimborso presso l’ufficio” le parole “territorialmente competente” sono sostituite dalle parole “di riferimento per la lavorazione della dichiarazione”.
– a pagina 41, nel quinto punto elenco la parola “sismici” è sostituita dalla parola “calamitosi”.
– a pagina 43, alla fine del secondo capoverso del capitolo “Quadro EG – Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive da allegare alla dichiarazione”, dopo le parole “che le hanno sottoscritte”, è inserito il seguente periodo “, anche quando vengono rese dal dichiarante, compilando il quadro EH, ma la trasmissione del modello non viene effettuata direttamente da quest’ultimo (ad es. tramite intermediario)”.
– a pagina 44, sono apportate le seguenti modifiche:
- Al terzo rigo è eliminato il periodo“In relazione ad ogni tipologia di documento da allegare occorre preventivamente indicarne il numero. Tale documentazione deve, quindi, essere inviata unitamente alla dichiarazione di successione.”;
- Dopo il primo capoverso successivo al secondo punto elenco viene inserito il periodo“Analogamente, nel caso di richiesta di agevolazione cod. Z su abitazioni contigue ad una principale già acquisita fruendo dell’agevolazione ‘prima casa’ e non ricadente nella presente successione, occorre rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui specificare sia gli estremi e la data dell’atto di acquisizione dell’immobile principale (a cui verrà unito catastalmente l’immobile contiguo), nonché i suoi estremi catastali.”.
– a pagina 45, sono apportate le seguenti modifiche:
- Prima della sezione I è inserito il periodo“Se il modello non viene trasmesso direttamente dal dichiarante occorre allegare la copia del documento d’identità di quest’ultimo.”;
- Nell’elenco contenuto nella sezione I è eliminata la lettera d) e scalate le successive lettere.
– a pagina 46, nell’ultimo capoverso della sezione II “Agevolazione prima casa”, dopo il codice Y sono inserite le parole “e Z” e dopo la parola “devoluzione” sono inserite le parole “del quadro EB”.
– a pagina 47, nel quarto punto elenco del capitolo “Quadro EI – Dichiarazioni utili alla voltura catastale – discordanza dati intestatario e passaggi intermedi non convalidati da atti legali” le parole “l’ufficio del Registro/entrate ove è stata presentata” sono sostituite dalle parole “l’ufficio incaricato per la lavorazione della”.
– a pagina 49, sono apportate le seguenti modifiche:
- Alla fine della dicitura relativa al codice 37 sono inserite le parole“ed Enti del Terzo Settore”;
- Nella nota alla tabella “Allegato 1 – Grado di parentela” dopo le parole “Città metropolitane” sono inserite le parole“Enti del Terzo settore (art. 82, c. 1 del D.Lgs. 117/2017)”.
– a pagina 50, nella tabella “AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI”, la parola “sismici” della dicitura relativa al codice H è sostituita con la parola “calamitosi”.
– a pagina 51, sono apportate le seguenti modifiche:
- Nel titolo della tabella “Quadro Sinottico delle Agevolazioni in materia di imposte di successione, imposta ipotecaria e catastale” la parola “imposte” è sostituita in“imposta”;
- Nella tabella “Quadro Sinottico delle Agevolazioni in materia di imposte di successione, imposta ipotecaria e catastale” è eliminata la penultima riga“Terreni agricoli o montani”.
– a pagina 52, nel paragrafo “Beni culturali cod. A”, la frase “L’Amministrazione dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo ne dà immediata comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente” è sostituita con “L’Amministrazione dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo ne dà immediata comunicazione all’Agenzia delle entrate.”.
– a pagina 53, sono apportate le seguenti modifiche:
- Nel paragrafo “Terreni agricoli – compendio unico generale – cod. E”, il penultimo capoverso è integrato con il periodo“Stanti le particolari disposizioni vigenti per la successione di un “maso chiuso”, quale “successione separata” che si apre parallelamente a quella disciplinata dal codice civile, in mancanza di testamento ed in presenza di accordo tra i beneficiari della successione o di specifica designazione dell’assuntore, la dichiarazione deve essere compilata alla stregua di una successione testamentaria con testamento estero. Pertanto occorre barrare il campo “devoluzione per testamento” e “testamento estero” presenti sul frontespizio, compilare la sezione “devoluzione” relativa al “maso chiuso”, quindi allegare (quadro EG) l’accordo tra le parti o la disposizione di assegnazione al posto del testamento e la suddetta dichiarazione sostitutiva qualora a richiedere l’ agevolazione non sia il dichiarante.”.
- Nel titolo del paragrafo “Immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito di eventi sismici cod. H” la parola “sismici” è sostituita dalla parola“calamitosi”;
- Il primo capoverso del paragrafo “Immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito di eventi sismici cod. H” è sostituito con“Rientrano in tale codifica gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito di eventi calamitosi per i quali sono state emanate specifiche disposizioni agevolative, quali ad esempio:
– per gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
– per il crollo del tratto dell’autostrada A10 nel Comune di Genova, verificatosi il 14 agosto 2018, come previsto nel Decreto Legge del 28/09/2018 n. 109″.
– a pagina 54, sono apportate le seguenti modifiche:
- Il secondo capoverso è sostituito con“Tali immobili non sono soggetti ad imposta di successione, ipotecaria, catastale e di bollo e alla tassa ipotecaria.”;
- Nel terzo capoverso le parole “Tali esenzioni spettano” sono sostituite da“L’agevolazione spetta”;
- Nel paragrafo “PRIMA CASA cod. P e Z – pertinenza cod. X o Y” il“Nota Bene”è eliminato.
– a pagina 55, sono apportate le seguenti modifiche:
- Dopo il periodo “A pena di decadenza dal beneficio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente attesta il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, deve essere allegata alla dichiarazione di successione (quadro EG), salvo il caso in cui questa venga resa utilizzando il quadro EH in quanto il richiedente corrisponde con il dichiarante.” è inserito il periodo“N.B. I beneficiari non possono cedere, a titolo oneroso o gratuito, gli immobili per cui si usufruisce dell’agevolazione “prima casa” prima dei cinque anni successivi all’apertura della successione, altrimenti si decade dal beneficio richiesto. Tuttavia, la decadenza dal beneficio non si verifica qualora il richiedente proceda al riacquisto di un’altra unità immobiliare, da destinare ad abitazione principale, entro 1 anno dalla cessione.
Nel caso in cui il richiedente sia già nella titolarità di altro immobile acquisito con i benefici ” prima casa”, potrà richiedere l’agevolazione sull’immobile caduto in successione qualora si impegni a trasferire l’abitazione pre-posseduta entro 1 anno dall’apertura della successione (impegnativa da allegare tramite quadro EG se il richiedente l’agevolazione è un soggetto diverso dal dichiarante).”;
- Nel secondo capoverso successivo al secondo elenco numerato è eliminata la parola“quindi”;
- Nel quarto capoverso successivo al secondo elenco numerato, dopo le parole “un’unica unità abitativa.” è inserita la frase“In quest’ultimo caso occorre rendere sempre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da allegare alla dichiarazione di successione, per i cui contenuti si rinvia a quanto indicato nella specifica parte delle istruzioni per la compilazione del quadro EG.”;
- Nel quinto capoverso successivo al secondo elenco numerato, dopo le parole “Per poter fruire dell’agevolazione” sono inserite le parole“contraddistinta dal cod. Z”;
- È eliminata l’ATTENZIONE;
- Nel sesto capoverso successivo al secondo elenco numerato, dopo le parole “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” sono inserite le parole“(allegazione tramite quadro EG se resa da un soggetto diverso dal dichiarante).
Se oggetto dell’agevolazione è un immobile che viene destinato a pertinenza relativa ad una “prima casa” già nella titolarità del richiedente (codice Y), occorre sempre allegare (quadro EG) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo quanto specificato nelle istruzioni alla compilazione della sezione devoluzione relativamente alle agevolazioni/riduzioni.”;
- La frase“N.B. Si ricorda che in caso di atti falsi e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445/2000.”è spostata, alla fine del paragrafo, dopo le parole “anche se è il dichiarante a renderla.”.
– a pagina 56, sono invertite le tabelle “Codici Riduzione” e “Quadro Sinottico delle Riduzioni relative all’imposta di successione”.
– a pagina 57, nell’ultimo capoverso del paragrafo “BENI CULTURALI cod. L” la frase “all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente” è sostituita con “all’Agenzia delle entrate”.
– a pagina 59, alla fine della tabella “GRUPPO F- immobili censiti in categorie fittizie” è inserita una nuova tipologia di immobile contraddistinta dal codice F/7 “Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione”.
– a pagina 60, sono apportate le seguenti modifiche:
- Nella tabella “CODICI DIRITTO” è eliminata l’ultima colonna contenente gli asterischi;
- Nel paragrafo “CASI PARTICOLARI” il terzo, quarto e quinto capoverso sono eliminati.
– a pagina 61, sono apportate le seguenti modifiche:
- Nel primo capoverso è eliminata la parola“sempre”;
- È eliminato il secondo capoverso;
- Nel terzo capoverso, dopo le parole “utilizzando il codice 10 – Oneri reali,” sono eliminate le parole“contrassegnato nell’Allegato con due asterischi (**)”.
– a pagina 64, la parola “germani” contenuta nella quarta riga della tabella “Concorso del genitore/i (o altri ascendenti) con fratelli/sorelle del de cuius”, è sostituita da “germano”.
FASCICOLO 2
– a pagina 2, nel penultimo capoverso del paragrafo “Cos’è il sistema tavolare” del capitolo ” Quadro EL – Attivo ereditario terreni sistema tavolare” le parole “e le servitù (al riguardo consultare l’allegato 4 – CODICE DIRITTO – dell’Appendice” sono sostituite con “inoltre non vanno indicate in dichiarazione le servitù ancorché costituite per testamento”.
– a pagina 5, il quinto capoverso del capitolo ” Quadro EM – Attivo ereditario fabbricati sistema tavolare” è sostituito con “Non sono oggetto di successione i diritti che si estinguono con la morte del defunto, inoltre non vanno indicate in dichiarazione le servitù ancorché costituite per testamento e i beni comuni non censibili (in questi casi occorre indicare solo l’unità immobiliare alla quale si riferiscono, intestata al de cuius e regolarmente dichiarata in successione. I benefici dei “beni comuni non censibili” alla redditività delle unità di cui il bene è comune, sono già oggetto di valutazione nelle rendite catastali associate alle stesse unità)”.
– a pagina 6, sono apportate le seguenti modifiche:
- Nel secondo capoverso del paragrafo “Categoria e classe”, le parole “o “in attesa di dichiarazione”)” sono sostituite dalle parole“,”in attesa di dichiarazione” o “infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione”)”;
- Il paragrafo “Rendita catastale” è sostituito con il seguente testo:“Gli immobili iscritti nelle Categorie Fittizie (Gruppo F) sono sempre privi di rendita catastale, per cui per tali immobili il presente campo e quello successivo “Determinazione rendita” non vanno compilati.
Nel caso di immobili per i quali è stata presentata in catasto una dichiarazione DOCFA e la rendita è ancora nello stato di “rendita proposta”, nel presente campo va indicato il valore della rendita proposta in catasto con la suddetta procedura DOCFA. Per questi immobili è possibile chiedere la determinazione del valore catastale, indicando nel successivo campo “Determinazione rendita” il codice “1”. Inoltre, se alla data di presentazione della dichiarazione di successione fanno parte dell’asse ereditario fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto ma privi di classamento (ad esempio manca la categoria e/o classe dell’immobile) e quindi di rendita, non bisogna compilare il presente campo. Per tali immobili occorre proporre specifica richiesta di classamento e quindi di attribuzione della rendita (ex art. 12 del D.L. n. 70/1988) presso l’ufficio provinciale – territorio competente, al fine di regolarizzarli prima della presentazione della dichiarazione di successione.”;
- il paragrafo “Determinazione rendita”, è sostituito con“Il campo va compilato esclusivamente nel caso in cui nella visura catastale l’immobile risulti con rendita proposta.
Il campo non va compilato nel caso di:
– immobili iscritti nelle Categorie Fittizie (Gruppo F), che in quanto tali sono privi di rendita;
– fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto ma privi di classamento e di rendita. Per tali immobili occorre proporre specifica richiesta di classamento e attribuzione della rendita presso l’ufficio provinciale – territorio competente, al fine di regolarizzarli prima della presentazione della dichiarazione di successione.
Si ricorda, inoltre, che i beni comuni non censibili, privi di rendita autonoma, non sono oggetto di successione.
Se per l’immobile indicato nel rigo è stata presentata in catasto una dichiarazione DOCFA e la rendita è ancora nello stato di “rendita proposta”, è possibile chiedere la determinazione del valore catastale, indicando nella presente casella il codice “1”.
In questo caso, il valore da indicare nel campo ‘rendita catastale’ è quello proposto nella dichiarazione DOCFA presentata in catasto.
La procedura DOCFA, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, consente di adempiere, per via telematica, agli obblighi di dichiarazione in catasto in caso di nuove costruzioni o di variazione delle unità immobiliari urbane già censite e richiede ai dichiaranti di indicare una rendita, definita come “proposta”.
Tale rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l’ufficio non provvede, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, alla determinazione della rendita definitiva. In ogni caso è facoltà dell’amministrazione verificare le caratteristiche degli immobili così dichiarati ed eventualmente modificarne le risultanze iscritte in Catasto.
La volontà di avvalersi della rendita proposta deve essere espressamente manifestata nella dichiarazione di successione (allegare la relativa dichiarazione sostitutiva tramite il quadro EG).
Se l’ufficio provinciale – territorio rettifica la rendita proposta entro 12 mesi, la rettifica opera ex tunc.
N.B. Se nell’attivo ereditario ci sono immobili mai dichiarati, compresi gli immobili ai quali l’Agenzia ha attribuito negli atti del catasto una rendita presunta, è necessario procedere alla relativa regolarizzazione catastale prima della presentazione della dichiarazione di successione, secondo le modalità previste dall’art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Del pari debbono essere dichiarati al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni così come previsto dall’art. 13 comma 14-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.”.
Allegato 3
ELENCO DELLE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI
- a pagina 25, in corrispondenza dell’elemento “Agevolazioni” è stata modificata la frase“L’agevolazione “P” può essere presente per uno stesso soggetto più volte solo se relative allo stesso immobile (codice comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno)”;
- a pagina 25, in corrispondenza dell’elemento “Agevolazioni” è stata eliminata la frase“L’agevolazione “Z” può essere presente soltanto se esiste una agevolazione “P” per quel soggetto.”;
- a pagina 43, in corrispondenza dell’elemento “CodiceDiritto_Rip” è stata modificata la frase“diritti non scomponibili (2, 2s, 2t, 4, 5, 6, 10): se il de cuius trasferisce uno di questi diritti, nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto”;
- a pagina 56, in corrispondenza dell’elemento “QuadroEB” è stata inserita la frase“In presenza di codice ‘1’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere presente almeno un quadro tra EB e EC”;
- a pagina 59, in corrispondenza dell’elemento “QuadroEC” è stata inserita la frase“In presenza di codice ‘1’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere presente almeno un quadro tra EB e EC”;
- a pagina 59, in corrispondenza dell’elemento “Fabbricati” è stata modificata la frase“Possono essere presenti righe duplicate (codice comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) solo se hanno codice diritto diverso”;
- a pagina 59, in corrispondenza dell’elemento “Fabbricati” è stata inserita la frase“In presenza di uno stesso immobile (codice comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) su più righi con codice diritto diverso, devono essere uguali anche provincia, comune amministrativo, codice comune amministrativo, zona censuaria, categoria, classe, consistenza e rendita”;
- a pagina 61, in corrispondenza dell’elemento “DirittoAbitazione” è stata modificata la frase“Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = ‘1’ (piena proprietà) o ‘1S’ (proprietà superficiaria).”;
- a pagina 61, in corrispondenza dell’elemento “DirittoAbitazione” è stata inserita la frase“Non può essere presente in presenza di bene aziendale.”;
- a pagina 65, in corrispondenza dell’elemento “QuadroEF” è stata inserita la frase“né quelli con agevolazione C, D, E o H con dichiarazione sostitutiva = 2.”;
- a pagina 66, in corrispondenza dell’elemento “ImpostaProporzionale_Imposta” è stata inserita la frase“Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale all’01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).In presenza di soli terreni non edificabili su cui non è stata richiesta alcuna agevolazione ed in assenza di fabbricati, se il totale dei valori fiscali (somma dei redditi dominicali rapportati alla quota del de cuius moltiplicato per 112.5) è inferiore alla somma delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali, deve essere uguale a 2/3 del totale dei valori fiscali.”;
- a pagina 67, in corrispondenza dell’elemento “AgevolazioneG_Imposta” è stata eliminata la frase“In presenza di terreni con agevolazione G ed in assenza di fabbricati con agevolazione G, se il totale dei valori fiscali (somma dei redditi dominicali rapportati alla quota del de cuius moltiplicato per 112.5) è inferiore all’imposta fissa (168 o 200) deve essere uguale al totale dei valori fiscali.”;
- a pagina 67, è stato eliminato l’elemento“AgevolazioneB”;
- a pagina 68, in corrispondenza dell’elemento “AgevolazioneM_Imposta” è stata eliminata la frase“In presenza di terreni con agevolazione M ed in assenza di fabbricati con agevolazione M, se il totale dei valori fiscali (somma dei redditi dominicali rapportati alla quota del de cuius moltiplicato per 112.5) è inferiore all’imposta fissa (168 o 200) deve essere uguale al totale dei valori fiscali.”;
- a pagina 69, in corrispondenza dell’elemento “PrimaCasa” è stata modificata la frase“Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo ‘Agevolazioni’ = P o Y o Z (in assenza di P) o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 5 o 2 (in assenza di 1) o 6 (in assenza di 5).”;
- a pagina 69, in corrispondenza dell’elemento “PrimaCasa_Numero” è stata modificata la frase“Deve essere uguale al numero di immobili con il campo ‘Agevolazioni’ = ‘P’ o ‘Y’ o Z (in assenza di P) o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 5 o 2 (in assenza di 1) o 6 (in assenza di 5) dei quadri EC, EM (l’imposta fissa per l’agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili e di immobili contigui).”;
- a pagina 70, in corrispondenza dell’elemento “ImpostaIpotecariaDovuta” è stata eliminata la frase“Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in presenza del campo EF1 deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale all’01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).”;
- a pagina 70, in corrispondenza dell’elemento “SezioneII_ImpostaCatastale” è stata modificata la frase“oppure con il campo il campo Agevolazioni = P o Y o Z (in assenza di P) o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 5 o 2 (in assenza di 1) o 6 (in assenza di 5) (quadri EC, EM)”;
- a pagina 71, in corrispondenza dell’elemento “ImpostaProporzionale_Imposta” è stata inserita la frase“In presenza di soli terreni non edificabili su cui non è stata richiesta alcuna agevolazione ed in assenza di fabbricati, se il totale dei valori fiscali (somma dei redditi dominicali rapportati alla quota del de cuius moltiplicato per 112.5) è inferiore alla somma delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali, deve essere uguale a 1/3 del totale dei valori fiscali.”;
- a pagina 72, è stato eliminato l’elemento“AgevolazioneB”;
- a pagina 72, in corrispondenza dell’elemento “ImpostaCatastaleFissa” è stata modificata la frase“Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo ‘Agevolazioni’ = P o Y o Z (in assenza di P) o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 5 o 2 (in assenza di 1) o 6 (in assenza di 5).”;
- a pagina 72, in corrispondenza dell’elemento “ImpostaCatastaleDovuta” è stata eliminata la frase“Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale all’01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).”;
- a pagina 80, in corrispondenza dell’elemento “PrimaCasa” è stata inserita la frase“Obbligatorio in presenza di agevolazione Z ed in assenza di agevolazione P per il dichiarante. Obbligatorio in presenza di agevolazione Y per il dichiarante.”;
- a pagina 85, è stato eliminato l’elemento“UnioneCivile”;
- a pagina 89, in corrispondenza dell’elemento “ImmobilePrincipale” è stato eliminato“maxOccurs=”2″”;
- a pagina 89, in corrispondenza dell’elemento “ImmobilePrincipale” è stata modificata la frase“I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 5 se il dichiarante ha Grado di parentela = ‘01’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).”
- a pagina 90, in corrispondenza dell’elemento “Indirizzo” è stato inserito“minOccurs=”0″”;
- a pagina 90, è stato inserito l’elemento“ImmobileContiguo”;
- a pagina 92, in corrispondenza dell’elemento “Indirizzo” è stato inserito“minOccurs=”0″”;
- a pagina 92, in corrispondenza dell’elemento “Opzioni” è stata modificata la frase“in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo ‘Agevolazioni’ = Z è obbligatorio uno dei primi 3 campi o il quinto.”;
- a pagina 93, è stato inserito l’elemento“FlagNessunaAltraCasaComune”;
- a pagina 93, in corrispondenza dell’elemento “AltraCasa” è stato inserito“minOccurs=”0″”;
- a pagina 93, in corrispondenza dell’elemento “AltraCasa” è stata inserita la frase“Obbligatorio ad eccezione del caso di presenza di agevolazione Z ed in assenza di agevolazione P per il dichiarante”;
- a pagina 94, in corrispondenza dell’elemento “AgevolazTipoA” è stato eliminato“minLength value=”7″”;
- a pagina 94, in corrispondenza dell’elemento “AgevolazTipoL” è stato eliminato“minLength value=”7″”;
- a pagina 99, in corrispondenza dell’elemento “SezioneII_AgevPrimaCasa” è stata modificata la frase“Per i moduli successivi al primo può essere presente solo se nel modulo precedente è presente un rigo relativo agli immobili contigui”;
- a pagina 99, è stato eliminato l’elemento“ImmobilePrincipale”;
- a pagina 99, è stato inserito l’elemento“ImmobileContiguo”;
- a pagina 100, in corrispondenza dell’elemento “Indirizzo” è stato inserito“minOccurs=”0″”;
- a pagina 100, in corrispondenza dell’elemento “Indirizzo” è stata modificata“xs:maxLength value=”80″”
- a pagina 101, in corrispondenza dell’elemento “QuadroEI” è stata inserita la frase“Non deve essere presente in caso contrario.”
- a pagina 105, in corrispondenza dell’elemento “DirittoAbitazione” è stata modificata la frase“Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = ‘1’ (piena proprietà) o ‘1S’ (proprietà superficiaria).”;
- a pagina 105, in corrispondenza dell’elemento “DirittoAbitazione” è stata inserita la frase“Non può essere presente in presenza di bene aziendale.”;
- a pagina 106 in corrispondenza dell’elemento “Denominazione” sono state modificate le caratteristiche del“campo”
- a pagina 117, in corrispondenza dell’elemento “DataStipula” è stata inserita la frase“Deve essere minore o uguale della ‘Data del decesso’ riportata sul frontespizio”
- a pagina 527, in corrispondenza dell’elemento “CodiceFiscale” è stata inserita la frase“Deve essere relativo ad un soggetto maggiorenne.”;
- a pagina 529, in corrispondenza dell’elemento “CasiParticolari” è stata modificata la frase“Obbligatorio se codice carica del frontespizio 5 (curatore dell’eredità giacente) o 6 (amministratore dell’eredità) o 9 (trustee o suo rappresentante) se non è dichiarazione sostitutiva = 3”;
- a pagina 608 in corrispondenza dell’elemento “Denominazione” sono state modificate le caratteristiche del“campo”
- a pagina 626, in corrispondenza dell’elemento “CodiciDirittoConAsterisco” è stato eliminato il valore“9”;
- a pagina 628, in corrispondenza dell’elemento “CodiciDirittoConAsteriscoDefunto” è stato eliminato il valore“9”;
- a pagina 628, in corrispondenza dell’elemento “CodiciDirittoDonazioni_Type” è stato inserito il tipo“CodiciDirittoUsufrutto”;
- a pagina 634, è stato inserito l’elemento“CodiciDirittoUsufrutto”;
- a pagina 698 in corrispondenza dell’elemento “Cognome” sono state modificate le caratteristiche del“campo”
- a pagina 699 in corrispondenza dell’elemento “Nome” sono state modificate le caratteristiche del“campo”
- a pagina 704 in corrispondenza dell’elemento “RenditaCatastale” è stata modificata la frase“Obbligatoria se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Non può essere compilata se categoria ha un valore uguale a F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7”
- a pagina 704 in corrispondenza dell’elemento “DeterminazioneRendita” è stata modificata la frase“Obbligatorio se ‘Rendita catastale’ non valorizzato e provincia diversa da ‘EE’ e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Se categoria ha valore F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 non può essere presente.”
- a pagina 704 in corrispondenza dell’elemento “CategoriaCatastale” è stata eliminata la frase“e se determinazione rendita è diversa da 2”
- a pagina 704 in corrispondenza dell’elemento “CategoriaCatastale” è stata modificata la frase“In presenza di agevolazione “P” o “Z” la categoria catastale deve essere “A” escluso A1, A8, A9 e A10 oppure F3.”
- a pagina 704 in corrispondenza dell’elemento “CategoriaCatastale” è stata modificata la frase“In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 2 o 5 o 6 la categoria catastale deve essere “A” escluso A1, A8, A9 e A10 oppure F3.”
- a pagina 708 in corrispondenza dell’elemento “DeterminazioneRendita” sono stati eliminati i valori“1”e “2”
- a pagina 710 in corrispondenza dell’elemento “CategoriaCatastale” è stata eliminata la frase“se determinazione rendita è diversa da 2”
- a pagina 710 in corrispondenza dell’elemento “RenditaCatastale” è stata modificata la frase“Obbligatoria se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Non può essere compilata se categoria ha un valore uguale a F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7”
- a pagina 710 in corrispondenza dell’elemento “DeterminazioneRendita” è stata modificata la frase“Obbligatorio se ‘Rendita catastale’ non valorizzato e provincia diversa da ‘EE’ e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Se categoria ha valore F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 non può essere presente.”
- a pagina 710 in corrispondenza dell’elemento “CategoriaCatastale” è stata modificata la frase“In presenza di agevolazione “P” o “Z” la categoria catastale deve essere “A” escluso A1, A8, A9 e A10 oppure F3.”
- a pagina 710 in corrispondenza dell’elemento “CategoriaCatastale” è stata modificata la frase“In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 2 o 5 o 6 la categoria catastale deve essere “A” escluso A1, A8, A9 e A10 oppure F3.”
- a pagina 775 in corrispondenza dell’elemento “CodiciCategoriaCatastale_GruppoF” è stato inserito il valore“F7”.
- a pagina 831, è stato inserito l’elemento“DatoAN2_Type”;
- a pagina 957 in corrispondenza dell’elemento “UfficiDiRegistrazione” sono stati inseriti i nuovi codici uffici.
- a pagina 986 in corrispondenza dell’elemento “UfficiTerritoriali” sono stati inseriti i nuovi codici uffici.
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