AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 22 aprile 2020, n. 171426
Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127
Dispone:
- Al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 106701 del 28 maggio 2018, come modificato dal provvedimento n. 22549 del 30 dicembre 2019, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) Il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
“2.2 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni di cui al punto 1.1 sono obbligatorie a partire dal 1° settembre 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri.”.
- b) Il punto 2.3 è sostituito dal seguente:
“2.3 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni di cui al punto 1.1 sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2021 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri.”.
- b) Il punto 2.4 è abrogato.
MOTIVAZIONI
L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo, con il comma 1-bis, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
La predetta disposizione prevede, tra l’altro, che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono individuati termini graduali per l’adempimento di detto obbligo, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.
Con il presente provvedimento, anche a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale “COVID-19”, sono uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Resta inalterato il termine di avvio dell’obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione con impianti che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.
Resta inoltre inalterata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi in argomento: entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale; entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile.
Le modifiche sono state adottate conformemente al parere del Ministero dello Sviluppo economico fornito con nota n. 8503 del 16 aprile 2020.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
– Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
- b) Normativa di riferimento:
– Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
– Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 600
– Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
– Legge 27 luglio 2000, n. 212
– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
– Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g))
– Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127
– Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
– Legge 4 agosto 2017, n. 124
– Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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