AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 22 dicembre 2017, n. 301240
Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Dispone:
- Modifica dei fogli Avvertenze relativi ai ruoli dell’Agenzia delle entrate
1.1. Sono modificate le Avvertenze di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 19 febbraio 2016.
Motivazioni
Il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati da 2 a 5 viene aggiornato tenuto conto delle modifiche apportate in materia di contenzioso tributario dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
In particolare, l’art. 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 ha modificato l’art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innalzando da «ventimila euro» a «cinquantamila euro» la soglia di valore delle controversie interessate da reclamo/mediazione. Tale innalzamento, in base a quanto stabilito dal successivo comma 2 del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 50 del 2017, si applica con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi dell’atto
- a) Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 57, c. 1 e art. 62, c. 1 e 2)
- b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, c. 1)
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (art. 5, c. 1 e 2)
decreto di nomina del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017
- c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:
legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, c. 4)
legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, c. 2, lettera a, b, c)
- d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25, c.2)
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2016
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 luglio 2017.
Allegato 2
RUOLI EMESSI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – AVVERTENZE
Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA
E’ possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo.
Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 – vedi “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell’Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”, o un suo delegato.
PRESENTAZIONE DEL RICORSO
Quando presentare ricorso
Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).
I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).
Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l’autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell’Agente della Riscossione.
Come e a chi presentare ricorso
Il contribuente deve:
– intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
– notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”, con una delle seguenti modalità:
– spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
– consegnandolo direttamente all’addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
– tramite Ufficiale giudiziario
– mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).
Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione “Dettaglio degli addebiti”), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;
– notificare il ricorso all’Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
– spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
– tramite Ufficiale giudiziario
– mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).
Dati da indicare nel ricorso
Nel ricorso devono essere indicati:
– la Commissione tributaria provinciale
– le generalità di chi presenta ricorso
– il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
– il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
– la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
– l’indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
– la Direzione e/o l’Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
– il numero della cartella di pagamento
– i motivi del ricorso
– la richiesta oggetto di ricorso
– l’incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
– la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).
Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.
E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.
N.B. Se l’importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l’ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.
Come costituirsi in giudizio
Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve – a pena di inammissibilità – costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente – a pena di improcedibilità del ricorso – può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.
Il fascicolo contiene:
– l’originale del ricorso se è stato notificato tramite l’Ufficiale giudiziario, oppure il ricorso se notificato via posta elettronica certificata, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all’originale del ricorso
– la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
– la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
– la fotocopia della cartella di pagamento
– la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l’atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.
Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo “Dati da indicare nel ricorso” e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell’art. 192 del DPR n. 115/2002.
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.
N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
– Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.
– Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all’Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l’accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
Allegato 3
RUOLI EMESSI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – AVVERTENZE
Queste avvertenze sono valide in materia di canone di abbonamento alla televisione
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA
E’ possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla RAI – Radiotelevisione italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all’indirizzo indicato nel prospetto riportato alla pagina che segue. Allo stesso indirizzo può essere spedita o consegnata anche la richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo, che deve essere intestata alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.
ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione indicato nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”, o un suo delegato.
PRESENTAZIONE DEL RICORSO
Quando presentare ricorso
Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).
I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell’Agente della Riscossione.
Come e a chi presentare ricorso
Il contribuente deve:
– intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
– notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”, con una delle seguenti modalità:
– spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
– consegnandolo direttamente all’addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
– tramite Ufficiale giudiziario
– mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it);
– notificare il ricorso all’Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
– spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
– tramite Ufficiale giudiziario
– mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).
Dati da indicare nel ricorso
Nel ricorso devono essere indicati:
– la Commissione tributaria provinciale
– le generalità di chi presenta ricorso
– il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
– il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
– la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
– l’indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
– la Direzione e/o l’Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
– il numero della cartella di pagamento
– i motivi del ricorso
– la richiesta oggetto di ricorso
– l’incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
– la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).
Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.
E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.
N.B. Se l’importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l’ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.
Come costituirsi in giudizio
Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve – a pena di inammissibilità – costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente – a pena di improcedibilità del ricorso – può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.
Il fascicolo contiene:
– l’originale del ricorso se è stato notificato tramite l’Ufficiale giudiziario, oppure il ricorso se notificato via posta elettronica certificata, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all’originale del ricorso
– la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
– la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
– la fotocopia della cartella di pagamento
– la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l’atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.
Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo “Dati da indicare nel ricorso” e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell’art. 192 del DPR n. 115/2002.
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.
N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
– Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.
– Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all’Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l’accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
PROSPETTO UFFICI RAI
Allegato 4
RUOLI EMESSI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICI PROVINCIALI-TERRITORIO – AVVERTENZE
Queste avvertenze sono valide in materia di imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA
E’ possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi all’Ufficio provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”. All’Ufficio si può presentare anche la richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo.
ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell’Ufficio provinciale-Territorio indicato nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”, o un suo delegato.
PRESENTAZIONE DEL RICORSO
Quando presentare ricorso
Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).
I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).
Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l’autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell’Agente della Riscossione.
Come e a chi presentare ricorso
Il contribuente deve:
– intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
– notificare il ricorso all’Ufficio provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”, con una delle seguenti modalità:
– spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
– consegnandolo direttamente all’addetto dell’Ufficio provinciale-Territorio, che rilascia la relativa ricevuta
– tramite Ufficiale giudiziario
– mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata del sopra indicato Ufficio (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it);
– notificare il ricorso all’Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
– spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
– tramite Ufficiale giudiziario
– mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).
Dati da indicare nel ricorso
Nel ricorso devono essere indicati:
– la Commissione tributaria provinciale
– le generalità di chi presenta ricorso
– il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
– il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
– la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
– l’indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
– l’Ufficio e/o l’Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
– il numero della cartella di pagamento
– i motivi del ricorso
– la richiesta oggetto di ricorso
– l’incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
– la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).
Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.
E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.
N.B. Se l’importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l’ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.
Come costituirsi in giudizio
Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve – a pena di inammissibilità – costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente – a pena di improcedibilità del ricorso – può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.
Il fascicolo contiene:
– l’originale del ricorso se è stato notificato tramite l’Ufficiale giudiziario, oppure il ricorso se notificato via posta elettronica certificata, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all’originale del ricorso
– la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
– la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
– la fotocopia della cartella di pagamento
– la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l’atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.
Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo “Dati da indicare nel ricorso” e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell’art. 192 del DPR n. 115/2002.
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.
N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
– Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice all’Ufficio provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.
– Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla all’Ufficio o all’Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l’accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
Allegato 5
RUOLI EMESSI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – AVVERTENZE
Queste avvertenze sono valide in materia di recupero di crediti sorti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in uno Stato estero con cui l’Italia ha in essere una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA
Questa cartella deriva da una richiesta di mutua assistenza per il recupero di crediti tributari sorti in altri Stati esteri; pertanto, è possibile rivolgersi alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti” solo per chiedere informazioni relative all’Autorità fiscale estera (indirizzo, recapiti telefonici). Alla stessa Autorità dovranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti e domande di riesame per l’annullamento del ruolo.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione indicato nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”, o un suo delegato.
PRESENTAZIONE DEL RICORSO
Quando presentare ricorso
Il contribuente che intende contestare il merito della pretesa tributaria derivante dalla richiesta di mutua assistenza deve rivolgersi all’organo competente dello Stato estero secondo le disposizioni vigenti in tale Stato.
Il contribuente che, invece, vuole impugnare il ruolo e/o la cartella per vizi meramente formali (per esempio, un errore evidente nell’indicare le generalità del contribuente) deve presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D.Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell’Agente della Riscossione.
Come e a chi presentare ricorso
Il contribuente che presenta ricorso per vizi meramente formali deve:
– intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
– notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”, con una delle seguenti modalità:
– spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
– consegnandolo direttamente all’addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
– tramite Ufficiale giudiziario
– mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it);
– notificare il ricorso all’Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
– spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
– tramite Ufficiale giudiziario
– mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).
Dati da indicare nel ricorso
Nel ricorso devono essere indicati:
– la Commissione tributaria provinciale
– le generalità di chi presenta ricorso
– il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
– il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
– la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
– l’indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
– la Direzione e/o l’Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
– il numero della cartella di pagamento
– i motivi del ricorso
– la richiesta oggetto di ricorso
– l’incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
– la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).
Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.
E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.
N.B. Se l’importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l’ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.
Come costituirsi in giudizio
Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve – a pena di inammissibilità – costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente – a pena di improcedibilità del ricorso – può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.
Il fascicolo contiene:
– l’originale del ricorso se è stato notificato tramite l’Ufficiale giudiziario, oppure il ricorso se notificato via posta elettronica certificata, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all’originale del ricorso
– la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
– la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
– la fotocopia della cartella di pagamento
– la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l’atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.
Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo “Dati da indicare nel ricorso” e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell’art. 192 del DPR n. 115/2002.
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.
N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
Il contribuente che ha fatto opposizione allo Stato estero per contestarne la pretesa può chiedere la sospensione del pagamento, tramite istanza in carta semplice, alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”; se l’Autorità estera esprime parere favorevole, la Direzione può concedere la sospensione fino alla decisione dell’organo competente.
Il contribuente che, invece, propone ricorso contro il ruolo e/o la cartella per vizi meramente formali, se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, può proporre la richiesta di sospensione alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all’Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.
Se la sospensione viene concessa e poi il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme
dovute in base all’atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l’accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
DILAZIONE DI PAGAMENTO
Il contribuente può presentare istanza di dilazione del debito al competente Agente della Riscossione secondo le modalità indicate nella sezione “Comunicazioni dell’Agente della Riscossione”. L’Agente potrà concedere la dilazione di pagamento richiesta qualora l’Autorità fiscale estera abbia previsto tale facoltà.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
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- Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Provvedimento n. 33980 del 9 febbraio 2024 dell'Agenzia delle Entrate
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 28 giugno 2019, n. 225849 - Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
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