AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 ottobre 2018, n. 276268
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2017 dall’Amministrazione della Camera dei Deputati
Dispone:
- Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti dall’amministrazione della Camera dei Deputati
1.1. L’Amministrazione della Camera dei Deputati trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni effettuati sulle somme e valori assoggettati a ritenuta d’acconto nonché gli altri dati previsti dalla normativa vigente entro il 31 ottobre 2018, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2018, approvate con provvedimento del 15 febbraio 2018, pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
- Disposizioni finali
2.1. A seguito di richiesta dell’Amministrazione della Camera dei Deputati potranno essere concordati, tra la predetta Amministrazione e l’Agenzia delle Entrate, termini e modalità di trasmissione diversi da quelli sopra richiamati.
Motivazioni
Il presente provvedimento viene emanato in base all’articolo 4, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
Il predetto articolo 4, comma 6-bis, prevede che i soggetti indicati all’articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all’Agenzia delle Entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti, i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria, nonché i dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all’articolo 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
A seguito dell’introduzione del comma 6-quinquies del citato articolo 4 operata dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, i dati fiscali e contributivi dei percipienti sono trasmessi in via telematica tramite la Certificazione Unica entro la data del 7 marzo 2018.
Il provvedimento in esame si rende necessario per consentire la trasmissione dei dati contenuti nei prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY del modello 770/2018, definendo, d’intesa con l’Amministrazione della Camera dei Deputati, il contenuto, i termini e le modalità degli invii telematici. La predetta intesa è stata acquisita con nota del 10 ottobre 2018, prot. n. 2018/0022948/GEN/TES.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-bis);
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale (art. 37);
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215, del 13 settembre 2004: Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti dall’amministrazione della Camera dei deputati, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi al periodo di imposta 2002;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018, pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2018, relativi all’anno 2017.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.