AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 settembre 2020, n. 311557
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019, n. 99922 del 28 febbraio 2020, n. 166579 del 20 aprile 2020 e n. 185115 del 4 maggio 2020
Dispone:
Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, avente ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- Al punto 4.3 è aggiunto il seguente periodo:
“Il soggetto che riceve le fatture elettroniche mediante un sistema di cooperazione applicativa tramite “web service”, di cui al punto 3.1, lettera b), può richiedere la ritrasmissione delle fatture in mancato recapito per il tramite del servizio di quadratura e reinoltro di cui al punto 8.4. In tal caso la data di ricezione di quest’ultime è rappresentata dalla data in cui la fattura elettronica è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione”.
- Al punto 8 “Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica” è aggiunto il seguente punto:
“8.4. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti che trasmettono e ricevono le fatture elettroniche mediante un sistema di cooperazione applicativa tramite “web service”, di cui ai punti 2.2, lettera c) e 3.1, lettera b), un servizio, esposto su internet tramite “web service”, di quadratura e reinoltro delle fatture e delle notifiche da e verso il SdI.”.
- Al punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, al primo periodo, le parole “(dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2020)” sono sostituite dalle parole“(dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021)”.
MOTIVAZIONI
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018 sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.
In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA – o un intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Con successivi provvedimenti è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione, stabilendo che la funzionalità di adesione al suddetto servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori IVA di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Ciò premesso, l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, intervenendo sull’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – recante la disciplina della “Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati” – ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. Il richiamato articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 stabilisce, inoltre, che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Poiché sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, con il presente provvedimento è disposta una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
Inoltre, nell’ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica e recependo le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, è stata prevista una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI) in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente. La nuova funzionalità prevede anche un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto. La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito”, comporterà, al buon esito dell’operazione di reinoltro, l’impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.
Riferimenti normativi
- a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
- b) Normativa di riferimento:
– Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
– Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, che individua le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, recante modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 107524 del 29 aprile 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 164664 del 30 maggio 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 738239 del 30 ottobre 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30 ottobre 2019;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019 e del 17 dicembre 2019;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 166579 del 20 aprile 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 185115 del 4 maggio 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019, del 28 febbraio 2020 e del 20 aprile 2020.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Provvedimento pubblicato il 24 settembre 2020 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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