AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 24 settembre 2021, n. 244683
Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione
Dispone:
- Ambito di applicazione
1.1 Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le disposizioni del presente Provvedimento disciplinano le modalità di esecuzione dell’accollo del debito d’imposta altrui nonché del recupero degli importi dovuti e dell’irrogazione delle sanzioni in capo all’accollante e all’accollato.
- Deleghe di pagamento
2.1 Chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.
2.2 La delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante.
2.3 In sede di compilazione della delega, nella sezione “Contribuente” sono indicati:
– nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.
- Versamenti effettuati in violazione delle modalità di esecuzione dell’accollo del debito altrui
3.1 Si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge i versamenti effettuati in violazione delle modalità individuate nel presente Provvedimento.
3.2 Per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’accollante è coobbligato in solido con l’accollato limitatamente all’imposta non versata e agli interessi.
3.3 All’accollante si applica la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, qualora il credito utilizzato sia esistente. Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al successivo comma 5 del citato articolo 13, qualora il credito utilizzato sia inesistente.
- Atto di recupero
4.1 Per la riscossione degli importi di cui al punto 3, l’Agenzia delle entrate emette l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.
Motivazioni
L’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dà attuazione all’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante la disciplina dell’accollo del debito d’imposta altrui.
Il comma 5 del citato articolo 1 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’adozione delle modalità necessarie per attuare le disposizioni del medesimo articolo.
Il presente provvedimento, pertanto, disciplina le modalità di presentazione delle deleghe di pagamento ed individua le ipotesi in cui le stesse si considerano scartate.
Lo stesso provvedimento chiarisce, inoltre, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle modalità di esecuzione dell’accollo del debito altrui nonché indica il procedimento per la riscossione degli importi dovuti.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57, 62, 66, 67, comma 1, e 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 5, comma 1, e 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
– Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
– Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
– Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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