AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 25 gennaio 2017, n. 17731
Modifiche al provvedimento del 29 luglio 2016 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata e modifiche al provvedimento del 15 settembre 2016 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, a decorrere dall’anno di imposta 2016
Dispone:
- Nel provvedimento del 29 luglio 2016 concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata sono apportate le seguenti modifiche:
– al punto 1.1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per l’anno 2017, in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta 2016 e dei relativi rimborsi, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, commi 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, e i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a partire dal 10 marzo 2017.”;
– il punto 2.4.4 è sostituito dal seguente:
“2.4.4 Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2, a partire dal 2017 l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate. Per l’anno 2017, in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta 2016, l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017. A partire dal 2018 l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione pre-compilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione pre-compilata.”.
- Nel provvedimento del 15 settembre 2016 concernente le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
– il punto 1.1 è sostituito dal seguente:
“1.1 Con riferimento alle modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, si applicano le medesime disposizioni previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 123325 del 29 luglio 2016 e successive modificazioni.”;
– al punto 2.1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per l’anno 2017, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute nel periodo d’imposta 2016 e dei relativi rimborsi, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, a partire dal 10 marzo 2017.”.
Motivazioni
L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria.
Il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.
Con il decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state definite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi pre-compilata.
Il provvedimento del 31 luglio 2015 ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata.
L’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha modificato l’articolo 3, comma 3, del citato decreto, estendendo l’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 123325 del 29 luglio 2016 ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, a partire dall’anno d’imposta 2016, riproponendo le medesime modalità previste dal provvedimento del 31 luglio 2015, ma tenendo conto della nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari, comprensiva delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 2 agosto 2016 ha stabilito i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate e non accreditate, nonché la messa a disposizione dei suddetti dati all’Agenzia delle entrate.
L’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016 ha previsto la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2016, da parte degli esercenti l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci che hanno ottenuto il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (ad esempio le “parafarmacie”), degli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i e dei tecnici sanitari di radiologia medica, degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. Il medesimo decreto ha previsto la trasmissione telematica da parte degli iscritti agli albi professionali dei veterinari dei dati delle spese veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Il provvedimento del 15 settembre 2016 ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, trasmessi dai soggetti di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, a partire dall’anno d’imposta 2016, confermando la medesima disciplina prevista dal richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 123325 del 29 luglio 2016 con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo. Il citato provvedimento del 15 settembre 2016 stabilisce, inoltre, le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, a partire dall’anno d’imposta 2016.
Tenuto conto delle esigenze manifestate dai nuovi soggetti tenuti per il primo anno alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l’invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione pre-compilata, si è ritenuto, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di poter prorogare di 9 giorni la scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese sanitarie riferite all’anno 2016, senza impattare sul calendario della campagna dichiarativa 2017.
In tal senso, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie riferite all’anno 2016 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio al 9 febbraio 2017. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016.
Conseguentemente, con riferimento alle spese sanitarie, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta al 10 febbraio (fino al 9 marzo 2017) il periodo entro il quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2016 per l’elaborazione della dichiarazione pre-compilata, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).
Pertanto, con il presente provvedimento viene modificato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016 prevedendo che, per l’anno 2017, gli assistiti possano esercitare la propria opposizione all’invio dei dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017. Viene disposto, di conseguenza, che il Sistema Tessera Sanitaria a partire dal 10 marzo 2017 metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti.
Infine, con il presente provvedimento viene modificato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 settembre 2016 prevedendo che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate a partire dal 10 marzo 2017 i dati relativi alle spese veterinarie e ai rimborsi.
Riferimenti normativi:
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi pre-compilata.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2015 concernente modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 949).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 123325 del 29 luglio 2016 riguardante le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016.
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 2 agosto 2016 riguardante i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate e non accreditate.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016 che individua ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione pre-compilata.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 142369 del 15 settembre 2016 riguardante le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016.
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 16 settembre 2016 riguardante i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti individuati dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 17731 depositata il 21 giugno 2023 - Ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell’art. 6, legge n. 604/1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 12 novembre 2021, n. 312528 - Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…