AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 27 maggio 2013, n. 64812

Approvazione di n. 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, e della modifica dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica, da utilizzare per il periodo di imposta 2012

 

Dispone:

1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore, da una Parte specifica per ciascuno studio e dalle Parti relative ai quadri A, F, G, T, X, V comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2013, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, ovvero, ancorché esclusi dall’applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d’imposta 2012 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con decreto ministeriale,gli studi di settore in allegato n. 1.

1.2 Per i contribuenti che nel periodo di imposta 2012 hanno esercitato in via prevalente le attività di cui ai codici attività “73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” e “73.12.00 – Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari”,in forma di lavoro autonomo, la compilazione del modello VG82U è prevista solo per l’acquisizione di dati.

2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

2.1 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internetwww.agenziaentrate.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 2 al presente Provvedimento.

2.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall’allegato 2 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente Provvedimento.

2.3 É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato 2 al presente Provvedimento.

3. Modalità per la trasmissione dei dati

3.1 I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi (UNICO).

3.2 La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo Provvedimento.

3.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità e coerenza, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente Provvedimento.

4. Asseverazione

4.1 I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

4.2 L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.

5. Modifica dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2012

5.1 Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2012 che costituisce parte integrante del modello “Unico 2013-SP” approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2013, è modificato con l’inserimento, nel rigo NS7 “Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale”, del campo nel quale indicare i relativi valori;

5.2 I soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati all’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 che, in ragione della specifica situazione soggettiva, dichiarano una delle cause di esclusione dell’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 1, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cessazione dell’attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell’attività), non sono tenuti alla presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “Unico 2013-PF”, “Unico 2013-SP” e “Unico 2013-SC”.

Motivazioni

Il presente Provvedimento approva i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, come previsto dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2011, 28 dicembre 2011 e 28 dicembre 2012, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.

È altresì prevista, per i contribuenti che nel periodo di imposta 2012 hanno esercitato in via prevalente le attività di cui ai codici attività “73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” e “73.12.00 – Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari”, in forma di lavoro autonomo, la compilazione del modello VG82U per la sola acquisizione di dati.

Inoltre, il Provvedimento stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

I modelli che sono approvati con il presente Provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2013.

Il presente Provvedimento approva anche la correzione di un refuso grafico presente nel modello INE SP; in particolare, nel rigo NS7 “Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” non risulta presente il campo nel quale indicare i relativi valori.

Infine, vista la particolarità della situazione dovuta al sisma del 20 e 29 maggio 2012, viene stabilito che, per il periodo d’imposta 2012, i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati all’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 che, in ragione della specifica situazione soggettiva, dichiarano una delle cause di esclusione dell’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 1, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cessazione dell’attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell’attività), non sono tenuti alla presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);

– Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);

– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore

– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

– Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

– Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

– Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

– Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

– Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

– Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);

– Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011: Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’economia e delle finanze;

– Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

– Decreti del Ministro delle Finanze 18 febbraio1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000: Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

– Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 2001: Ampliamento delle categorie di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni;

– Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

– Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2011, 28 dicembre 2011 e 28 dicembre 2012: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;

– Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2012: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;

– Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2013 e 28 marzo 2013: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;

– Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 maggio 2013: Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche.

La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato 1

1) UD39U

2) UD40U

3) UD41U

4) UD42U

5) UD43U

6) UD44U

7) UD45U

8) UD46U

9) UD49U

10) UG41U

11) UG57U

12) UG90U

13) UG91U

14) UG92U

15) UG93U

16) UG94U

17) UG95U

18) UG96U

19) UG98U

20) UG99U

21) UK26U

22) UK27U

23) UK28U

24) UK29U

25) UK30U

26) UM41U

27) UM47U

28) UM80U

29) UM81U

30) UM82U

31) UM83U

32) UM84U

33) UM85U

34) UM86U

35) UM87U

36) UM88U

37) VD01U

38) VD02U

39) VD03U

40) VD04A

41) VD04B

42) VD05U

43) VD06U

44) VD07A

45) VD07B

46) VD08U

47) VD09A

48) VD09B

49) VD10U

50) VD11U

51) VD12U

52) VD13U

53) VD14U

54) VD15U

55) VD16U

56) VD17U

57) VD18U

58) VD19U

59) VD20U

60) VD21U

61) VD22U

62) VD23U

63) VD24U

64) VD25U

65) VD26U

66) VD27U

67) VD28U

68) VD29U

69) VD30U

70) VD31U

71) VD32U

72) VD33U

73) VD34U

74) VD35U

75) VD36U

76) VD37U

77) VD38U

78) VD47U

79) VG31U

80) VG33U

81) VG34U

82) VG36U

83) VG37U

84) VG38U

85) VG39U

86) VG40U

87) VG44U

88) VG46U

89) VG48U

90) VG50U

91) VG51U

92) VG52U

93) VG53U

94) VG54U

95) VG55U

96) VG58U

97) VG60U

98) VG61A

99) VG61B

100) VG61C

101) VG61D

102) VG61E

103) VG61F

104) VG61G

105) VG61H

106) VG66U

107) VG67U

108) VG68U

109) VG69U

110) VG70U

111) VG72A

112) VG72B

113) VG73A

114) VG73B

115) VG74U

116) VG75U

117) VG76U

118) VG77U

119) VG78U

120) VG79U

121) VG81U

122) VG82U

123) VG83U

124) VG85U

125) VG87U

126) VG88U

127) VG89U

128) VK01U

129) VK02U

130) VK06U

131) VK08U

132) VK10U

133) VK16U

134) VK17U

135) VK19U

136) VK20U

137) VK22U

138) VK23U

139) VK24U

140) VK25U

141) VK56U

142) VM01U

143) VM02U

144) VM03A

145) VM03B

146) VM03C

147) VM03D

148) VM04U

149) VM05U

150) VM06A

151) VM06B

152) VM07U

153) VM08U;

154) VM09A

155) VM09B

156) VM10U

157) VM11U

158) VM12U

159) VM13U

160) VM15A

161) VM15B

162) VM16U

163) VM17U

164) VM18A

165) VM18B

166) VM19U

167) VM20U

168) VM21A

169) VM21B

170) VM21C

171) VM21D

172) VM21E

173) VM22A

174) VM22B

175) VM22C

176) VM23U

177) VM24U

178) VM25A

179) VM25B

180) VM27A

181) VM27B

182) VM28U

183) VM29U

184) VM30U

185) VM31U

186) VM32U

187) VM33U

188) VM34U

189) VM35U

190) VM36U

191) VM37U

192) VM39U

193) VM40A

194) VM40B

195) VM42U

196) VM43U

197) VM44U

198) VM45U

199) VM46U

200) VM48U

201) WK03U

202) WK04U

203) WK05U

204) WK18U

205) WK21U

Allegato 2

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli di cui al punto 1.1 del presente Provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l’intelligibilità dei modelli nel tempo.

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente Provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.

Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente

Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3 del presente Provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l’esatta indicazione del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della congruità e coerenza devono avere conformità di struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo Provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l’indicazione “0” (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

Il prospetto può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5;

altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere “courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

——

Provvedimento pubblicato il 28 maggio 2013 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.