AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 27 ottobre 2021, n. 291082
Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Dispone:
- Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
1.1. La percentuale di cui al punto 4.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 180139 del 6 luglio 2021 è pari al 100 per cento.
1.2. L’importo del contributo che sarà erogato a ciascun locatore è pari all’intero ammontare spettante, determinato ai sensi del punto 4.3 del citato provvedimento del 6 luglio 2021.
Motivazioni
L’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone di locazione, entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 180139 del 6 luglio 2021 sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro.
In particolare, il richiamato provvedimento del 6 luglio 2021 prevede che:
a) l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto è presentata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 6 settembre 2021 (termine prorogato al 6 ottobre 2021 con provvedimento prot. n. 227358 del 4 settembre 2021);
b) successivamente alla chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del contributo calcolato;
c) qualora le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l’Agenzia delle entrate provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di riparto è resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
d) successivamente al 31 dicembre 2021, in base ai criteri stabiliti dal punto 4.3 del suddetto provvedimento del 6 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate determina l’effettivo contributo spettante a ciascun beneficiario e procede all’erogazione.
Tanto premesso, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, con il presente provvedimento è stabilito che a ciascun beneficiario sarà erogato il 100 per cento del contributo a fondo perduto determinato ai sensi del punto 4.3 del richiamato provvedimento del 6 luglio 2021.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 180139 del 6 luglio 2021.
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