AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 27 ottobre 2021, n. 291090
Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021
Dispone:
1.Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro- Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021
1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, concernente l’approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021 (di seguito “modello di comunicazione”), sono apportate le modifiche contenute nel modello e nelle relative istruzioni, facenti parte integrante del presente provvedimento.
1.2. Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento. A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione aggiornata del modello sia per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), istituiti, rispettivamente, dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dall’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e dall’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinuncia al credito d’imposta richiesto con precedenti versioni del modello.
1.3. La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it. La versione aggiornata del software è resa disponibile dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento.
Motivazioni
L’articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha modificato la disciplina riguardante il credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa all’acquisto dei beni immobili strumentali.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di fruire del credito d’imposta secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
Con il presente provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al modello di comunicazione, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021.
Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del presente provvedimento.
La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 agosto 2019; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2021.
Allegati
(omissis)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n.…
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