AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 28 febbraio 2020, n. 100083
Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata 2020, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali
Dispone:
In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2019, i soggetti individuati dal medesimo articolo 2 del citato decreto trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 9 marzo 2020.
Motivazioni
L’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 ha stabilito che gli amministratori di condominio trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Ciò premesso, considerato che un’associazione di categoria rappresentativa dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati in oggetto ha manifestato l’esigenza di una proroga dei termini per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione pre-compilata e che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono variate rispetto a quelle dell’anno precedente, con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, vengono prorogati al 9 marzo 2020, esclusivamente con riferimento ai dati relativi all’anno 2019, i termini previsti per la trasmissione dei dati in oggetto, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2020.
Il presente provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, così come disposto dallo stesso articolo 19-octies, comma 4, del citato decreto-legge n. 148 del 2017.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998;
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 70;
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 335;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 630;
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 6;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, articolo 19-octies, comma 4;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1432213 del 20 dicembre 2019.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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