AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 28 giugno 2021, n. 170816
Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in tema di utilizzo del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1061, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Dispone:
- Modalità di utilizzo del credito d’imposta
1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1061, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.2. Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
1.3. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze.
1.4. Sono confermati, altresì, le istruzioni impartite con la risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904”, istituito con la risoluzione medesima.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), riconosce un contributo a coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e, nella misura e alle condizioni ivi indicate.
Ai sensi del successivo comma 1060, il suddetto contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Per favorire l’utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 5, comma 15-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni 1), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha sostituito il comma 1061 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevedendo che “Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.”.
In proposito, il successivo comma 15-ter del citato articolo 5 del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, siano definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis, ossia le modalità attuative delle disposizioni del richiamato comma 1061, nella sua nuova formulazione.
Pertanto, con il presente provvedimento viene stabilito che il credito d’imposta di cui trattasi possa essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, contributi INPS, premi INAIL), senza le restrizioni previste nella previgente versione del citato comma 1061 e senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Inoltre, viene stabilito che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Infine, viene precisato che:
– per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze;
– sono confermati le istruzioni impartite con la risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904”, istituito con la risoluzione medesima.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Articolo 1, commi 1057 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze;
Articolo 5, commi 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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