AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 28 ottobre 2013, n. 125448/2013
Approvazione del modello per l’istanza di rimborso della tassa annuale sulle unità da diporto (articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni) e definizione delle modalità di pagamento dei rimborsi
Dispone
1. Approvazione del modello per l’istanza di rimborso della tassa annuale sulle unità da diporto, con le relative istruzioni
1.1. E’ approvato il modello per l’istanza di rimborso della tassa annuale sulle unità da diporto prevista dall’articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con le relative istruzioni, contenuti nell’allegato A.
1.2 Il modello di cui al punto 1.1 è utilizzato per la richiesta di rimborso della tassa annuale sulle unità da diporto versata in misura superiore all’importo dovuto.
1.3 Il modello di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio, contenente l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto istante, il codice fiscale del rappresentante, i dati del versamento di cui si chiede il rimborso, i dati dell’unità da diporto cui si riferisce la tassa chiesta a rimborso, la firma del richiedente e l’impegno alla presentazione telematica.
1.4 All’istanza di rimborso di cui al punto 1.1 può essere allegata la copia della licenza di navigazione dell’unità da diporto, cui si riferisce la tassa richiesta a rimborso.
2. Modalità e termini di presentazione dell’istanza
2.1 L’istanza di rimborso, unitamente all’eventuale copia della licenza di navigazione, è presentata esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del predetto decreto.
2.2 Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello per l’istanza di rimborso secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B al presente provvedimento. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato “RimborsoTassaUnitàdaDiporto”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.it a partire dal 18 novembre 2013.
2.3 E’ fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell’istanza trasmessa secondo le modalità di cui al punto 2.2 nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. L’istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, è conservata a cura di quest’ultimo.
3. Reperibilità del modello
3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
3.2 Il modello può essere reso disponibile su altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3 E’ autorizzata la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
4. Modalità di pagamento
4.1 I rimborsi della tassa annuale sulle unità da diporto sono erogati con accredito su conto corrente bancario o postale, secondo le modalità previste dall’articolo 4 del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000.
Motivazioni
L’articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha istituito una tassa annuale sulle unità da diporto.
Ai sensi del comma 7 del citato articolo 16, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2012 sono state stabilite le modalità e i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.
L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha rimodulato gli importi della tassa annuale, prevedendo l’esclusione dal pagamento della tassa per le unità da diporto di lunghezza compresa tra 10,01 e 14 metri e la riduzione al 50 per cento degli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013 per le unità da diporto di lunghezza compresa tra 14,01 e 20 metri.
Al fine di consentire ai contribuenti che hanno effettuato il versamento della tassa di ottenere il rimborso dell’intero importo versato in eccesso per effetto di quanto disposto dal decreto-legge n. 69/2013, è emanato il presente provvedimento con il quale sono approvati il modello per l’istanza di rimborso, con le relative istruzioni, e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono definiti i termini e le modalità di presentazione dell’istanza. Il modello è, altresì, utilizzabile per chiedere il rimborso delle somme versate in misura eccedente per motivi diversi da quello relativo alla rimodulazione degli importi.
Per accelerare le procedure di liquidazione del rimborso e agevolare l’attività istruttoria degli uffici, è prevista la possibilità di allegare telematicamente all’istanza di rimborso la copia della licenza di navigazione in formato “pdf”.
Con il presente provvedimento, viene altresì stabilito che l’istanza di rimborso e il relativo allegato possono essere presentati esclusivamente in via telematica, a partire dal 18 novembre 2013.
Con riguardo alle modalità di pagamento dei rimborsi, al fine di contenere i costi e i tempi di erogazione degli stessi e di renderli più sicuri, con il presente provvedimento vengono estese ai rimborsi in oggetto le procedure automatizzate di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
– decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
– decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
– statuto dell’Agenzia delle Entrate;
– regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.
Disciplina normativa di riferimento
– decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter);
– decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (articolo 60-bis);
– decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (articolo 23, comma 2);
– decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto);
– decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegati
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato il 28 ottobre 2013 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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