AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293378
Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Dispone:
- Definizione dei termini di presentazione della comunicazione
1.1. La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata:
– dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
– dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
1.2. La fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, previsto dal punto 4.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, sarà pubblicato solo a seguito della citata autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Motivazioni
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021 sono stati definiti le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis.
Il punto 3.3 del richiamato provvedimento rinvia ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei termini per l’invio della comunicazione.
Tale provvedimento, come previsto al punto 3.3, avrebbe dovuto essere emanato una volta intervenuta l’autorizzazione della misura di aiuto da parte della Commissione Europea. Tuttavia, atteso il ristretto lasso temporale a disposizione dei beneficiari per l’utilizzo del credito, che deve essere fruito entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, è anticipata l’adozione del citato provvedimento con il quale sono definiti i termini di presentazione della comunicazione.
La fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. In particolare, la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, previsto dal punto 4.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, è subordinata all’avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Riferimenti normativi
- a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).
- b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Regolamento (UE) n. 2016/679;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 ottobre 2021.
Provvedimento pubblicato il 28 ottobre 2021 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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