AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 29 luglio 2013, n. 92558/2013
Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
Dispone:
1. Definizioni
1.1.Ai fini del presente provvedimento si intende:
a) per “servizio Entratel” il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui ai all’art. 3, commi 2, 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico Internet di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’art. 3, ultimo periodo del comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;
c) per “area autenticata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle Entrate accessibile, previo inserimento delle proprie credenziali personali, ai soli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline;
d) per “Cassetto fiscale” la sezione dell’area autenticata nella quale ciascun utente abilitato al servizio Entratel o al servizio Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali;
e) per “intermediario”, uno dei soggetti, incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
f) per “Cassetto fiscale delegato” il servizio attraverso il quale un intermediario può consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega.
2. Adesione al servizio
2.1. Il Cassetto fiscale delegato è riservato agli intermediari che abbiano sottoscritto il regolamento, riportato in allegato al presente provvedimento, nel quale sono indicate le condizioni di utilizzo del servizio.
2.2.La richiesta di adesione al servizio è effettuata esclusivamente in modalità telematica e si intende perfezionata all’atto dell’invio, da parte dell’Agenzia, degli elementi utili per l’effettivo utilizzo del servizio.
2.3.Le modalità per la sottoscrizione del regolamento nonché le istruzioni operative per la trasmissione telematica della richiesta di adesione al servizio sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia.
3. Utilizzo del servizio
3.1. Per utilizzare il servizio, l’intermediario deve preventivamente acquisire specifica delega da parte dei soggetti che intendono consentire la consultazione del proprio Cassetto fiscale. Lo schema di delega e le modalità attraverso le quali ciascuna delega viene attivata sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia.
3.2. Il soggetto delegante può conferire delega, fino ad un massimo di due intermediari, secondo una delle modalità di seguito descritte: a. comunicando online all’Agenzia i dati della delega, con le funzionalità rese disponibili nell’area autenticata di ciascun utente abilitato al servizio Entratel o al servizio Fisconline;
b. compilando lo schema di delega e consegnandolo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate;
c. compilando lo schema di delega e consegnandolo all’intermediario che provvederà a richiederne l’attivazione esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità resa disponibile dal servizio Entratel, osservando le disposizioni, previste dal regolamento, per il conferimento delle deleghe.
3.3.Le deleghe conferite hanno una validità di quattro anni, sono rinnovabili alla scadenza o revocabili, in qualsiasi momento, sia da parte dell’intermediario che del soggetto delegante.
3.4.All’interno della propria area autenticata, ciascun soggetto delegante eventualmente abilitato al servizio Entratel o al servizio Fisconline consulta le informazioni relative alle deleghe conferite.
4. Operatività del servizio e periodo transitorio
4.1.Le modalità di utilizzo del servizio da parte degli intermediari, descritte nel presente provvedimento, sono rese operative entro il 31 ottobre 2013, dandone notizia sul sito internet dell’Agenzia.
4.2.Alla data in cui sono rese operative le modalità di utilizzo del servizio di cui al presente provvedimento:
a. gli intermediari che abbiano aderito al servizio secondo le previgenti condizioni possono utilizzarlo senza soluzione di continuità aderendo alle nuove condizioni entro il 31 ottobre 2014; l’attivazione delle nuove deleghe o di quelle in scadenza avviene secondo le modalità descritte nel presente provvedimento;
b. le adesioni al servizio secondo le previgenti condizioni non sono tacitamente rinnovabili;
c. le deleghe attive conservano la loro validità fino alla scadenza originaria, salvo revoca.
Motivazioni
L’attuale servizio di consultazione del Cassetto fiscale da parte degli intermediari prevede che l’adesione alle condizioni generali di erogazione del servizio avvenga presentando una copia, debitamente sottoscritta, dello specifico regolamento ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate della regione in cui l’intermediario ha stabilito il proprio domicilio fiscale.
Analogamente, le deleghe conferite dai propri clienti possono essere presentate dall’intermediario presso l’ufficio al quale è stata consegnata la copia sottoscritta del regolamento di adesione al servizio ovvero inviate, al medesimo ufficio, per posta, fax o e-mail.
Attualmente ciascun contribuente può conferire delega alla consultazione del proprio Cassetto fiscale ad un solo intermediario.
Per rendere più agevole il processo di adesione al servizio e di presentazione delle deleghe, si introduce la nuova modalità di effettuazione di tali adempimenti che prevede l’esclusivo utilizzo, da parte dell’intermediario, dello stesso servizio Entratel ed elimina, quindi, la necessità di recarsi presso un ufficio dell’Agenzia.
Allo stesso modo, viene data la possibilità, a ciascun contribuente abilitato ai servizi online dell’Agenzia, di conferire delega anche attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area autenticata del sito internet dell’Agenzia.
Per dare risposta ad esigenze rappresentate dagli utenti dell’attuale servizio di consultazione del Cassetto fiscale, inoltre, viene data a ciascun contribuente la possibilità di delegare fino a due intermediari per un arco di tempo di quattro anni, fermo restando che ciascuna delega è rinnovabile alla scadenza o, in qualsiasi momento, revocabile.
Al fine di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione dell’attuale servizio di consultazione del Cassetto fiscale, viene data la possibilità agli intermediari di aderire alle nuove condizioni di utilizzo del Cassetto fiscale delegato entro il 31 ottobre 2014, indipendentemente dalla scadenza dell’attuale adesione.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
– Statuto dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
– Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008.
Allegato
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL “CASSETTO FISCALE DELEGATO” DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI UTENTI DEL SERVIZIO TELEMATICO “ENTRATEL”
ARTICOLO 1
PREMESSA
L’Agenzia delle entrate (di seguito “Agenzia”) intende proseguire l’opera di semplificazione e razionalizzazione dei rapporti con i contribuenti e gli Intermediari, implementando e migliorando i servizi già esistenti.
Le condizioni di adesione sotto riportate (di seguito “Regolamento”) sostituiscono il regolamento previgente, che disciplinava il servizio “Cassetto Fiscale” per Intermediari.
ARTICOLO 2
OGGETTO E FINALITÀ
Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di adesione e le condizioni di utilizzo del servizio attraverso il quale gli incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998, utenti del servizio telematico Entratel (di seguito “Intermediari”), possono consultare le informazioni contenute nel Cassetto Fiscale dei contribuenti cui prestano consulenza.
ARTICOLO 3
ADESIONE AL SERVIZIO
L’autorizzazione ad accedere al Cassetto Fiscale viene rilasciata all’Intermediario con le modalità di seguito descritte.
L’Intermediario, dopo aver preso visione del Regolamento, accettato il suo contenuto ed approvato le clausole specifiche, lo autentica e lo trasmette per via telematica tramite il servizio Entratel secondo le istruzioni fornite sul sito stesso. L’adesione effettuata per via telematica si intende perfezionata all’atto dell’emissione dell’attestazione di accettazione da parte dell’Agenzia, fornita all’Intermediario attraverso il medesimo servizio.
Per i successivi controlli da parte dell’Agenzia, la copia del Regolamento trasmesso per via telematica, insieme all’attestazione di accettazione, sono conservate in formato elettronico, nel rispetto dei requisiti previsti per la conservazione dei documenti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e, comunque, per tutto il periodo di adesione ai sensi del successivo articolo 10.
Laddove l’Intermediario sia stato autorizzato al servizio Entratel anche per sedi secondarie, l’adesione al Cassetto Fiscale per queste ultime deve essere autenticata e trasmessa mediante le credenziali relative a tali sedi.
Nel caso di soggetto Intermediario diverso da persona fisica, l’adesione deve essere trasmessa telematicamente dai gestori incaricati o dagli operatori incaricati espressamente delegati a tal fine, con atto interno, dal rappresentante legale o da chi ne fa le veci.
L’Agenzia comunica attraverso il servizio Entratel all’Intermediario, nell’attestazione di accettazione di adesione, la regola con la quale calcolare il codice segreto necessario per accedere al Cassetto Fiscale dei contribuenti cui presta consulenza.
Gli Intermediari con adesione al servizio, secondo le previgenti condizioni, ancora valida alla data di pubblicazione del presente Regolamento, potranno usufruire del servizio senza soluzione di continuità aderendo, con le modalità sopra descritte, alle nuove condizioni qui riportate entro sei mesi dalla predetta data di pubblicazione.
L’Intermediario che vuole recedere spontaneamente dal servizio oggetto del presente Regolamento effettua la revoca online mediante l’apposita funzione disponibile nell’ambito del servizio Entratel.
Tale atto implica la contestuale revoca automatica delle deleghe conferitegli dai contribuenti.
La disabilitazione dell’Intermediario dal servizio Entratel comporta la revoca automatica dell’accesso al Cassetto fiscale e la contestuale cancellazione di tutte le deleghe ricevute.
ARTICOLO 4
UTILIZZO DEL SERVIZIO
L’Intermediario che ha aderito al Regolamento ed ha ottenuto il codice segreto di cui all’articolo precedente, può consultare le informazioni relative alla posizione fiscale dei contribuenti cui presta consulenza che abbiano provveduto a delegarlo secondo le modalità illustrate all’articolo 5.
L’Agenzia mette a disposizione i dati come risultano nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria al momento dell’interrogazione e non assume responsabilità per danni diretti e/o indiretti causati da variazioni che potranno successivamente intervenire nonché per eventuali interruzioni del servizio.
ARTICOLO 5
DELEGA DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente delega l’Intermediario ai fini dell’accesso al Cassetto Fiscale:
a) comunicando online all’Agenzia i dati della delega, con le funzionalità rese disponibili nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia;
b) compilando il modello prelevabile dal sito internet dell’Agenzia e consegnandolo presso un ufficio dell’Agenzia;
c) compilando il modello prelevabile dal sito internet dell’Agenzia e consegnandolo all’Intermediario che, successivamente, provvederà a richiedere l’autorizzazione alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente attraverso l’apposita funzionalità resa disponibile dal servizio Entratel.
In caso di delega conferita nella modalità di cui alla precedente lettera c), l’Intermediario acquisisce dal contribuente l’autorizzazione alla consultazione del Cassetto fiscale e l’eventuale revoca di tale autorizzazione. All’atto dell’acquisizione dell’autorizzazione da parte del contribuente, l’Intermediario si impegna a fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al successivo articolo 6. A tal fine può essere utilizzato il modello reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia che, fatta salva l’informativa sul trattamento dei dati personali fornita dall’Agenzia, potrà essere integrato con ulteriori elementi ritenuti necessari dall’Intermediario per l’espletamento del presente servizio. Le autorizzazioni sono conservate e custodite per il periodo di 10 anni decorrente dalla data del rilascio o della revoca della singola autorizzazione.
Le deleghe conferite nelle modalità di cui alle lettere a) e b) saranno attive dal momento della ricezione della richiesta.
Per le deleghe conferite nella modalità di cui alla lettera c), l’Agenzia, riservandosi di espletare i necessari controlli, invierà un codice al domicilio fiscale del delegante che provvederà a consegnarlo all’Intermediario delegato; questi, inserendolo nell’apposita area nell’ambito del servizio Entratel renderà attiva la delega.
Ciascuna delega ha una validità di quattro anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e possono essere delegati fino a due Intermediari.
La delega è rinnovabile con le modalità previste dal presente articolo e anche quelle rinnovate nella modalità di cui alla precedente lettera c) saranno attive dal momento della ricezione della richiesta.
La delega è revocabile in qualsiasi momento:
– dal delegante, secondo le modalità descritte alle precedenti lettere a) e b);
– dal delegato attraverso il servizio Entratel.
Le deleghe ancora attive alla data di pubblicazione del presente Regolamento rimangono valide fino alla loro originaria scadenza.
L’Agenzia renderà visibili al contribuente, all’interno del proprio Cassetto Fiscale, le informazioni relative alle deleghe conferite.
ARTICOLO 6
TRATTAMENTO DEI DATI
L’Intermediario, in qualità di titolare dei dati, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f) del D.lgs. 196/2003, utilizza le informazioni acquisite dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria per i fini previsti all’art.2 del presente Regolamento e si impegna ad osservare le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dagli articoli 33 e seguenti e nell’all. B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In particolare, l’Intermediario si impegna a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati di cui all’art. 11 del citato decreto, nonché a verificare che le informazioni acquisite non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte, e pertanto provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni in tal senso agli incaricati del trattamento.
L’Agenzia si riserva di verificare periodicamente, anche con controlli a campione, l’idoneità delle misure di sicurezza adottate; a tal fine la sottoscrizione del presente Regolamento impegna l’Intermediario a consentire l’accesso nei propri locali al personale dell’Agenzia per i controlli.
ARTICOLO 7
TRACCIAMENTO DEGLI ACCESSI
Ai fini dell’attuazione dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 ed in virtù di quanto disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fatto obbligo all’Agenzia di procedere al tracciamento degli accessi all’Anagrafe Tributaria; di tale circostanza, pertanto, ciascun Intermediario, con la sottoscrizione del presente Regolamento, s’intende informato.
ARTICOLO 8
ONERI
Nessun onere può essere posto a carico dell’Agenzia per l’utilizzo del presente servizio.
ARTICOLO 9
VARIAZIONI ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Agenzia comunica agli Intermediari, via Entratel e con le ulteriori modalità ritenute di volta in volta più idonee, eventuali variazioni alle modalità e condizioni di svolgimento del servizio che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure.
L’Agenzia si riserva, per esigenze organizzative proprie, la facoltà di cessare unilateralmente il servizio di consultazione del Cassetto Fiscale senza che per questo possa esserle addebitata qualsivoglia responsabilità.
ARTICOLO 10
DURATA
L’adesione al presente Regolamento è valida dal momento sua accettazione, fino a revoca.
ARTICOLO 11
VIOLAZIONI E CONTROVERSIE
La violazione, da parte dell’Intermediario, dei divieti e degli impegni indicati nel presente Regolamento comporta la revoca dell’autorizzazione, fatto salvo il diritto dell’Agenzia di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente dal Regolamento d’adesione e dalla sua esecuzione si conviene di eleggere il Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale.
ARTICOLO 12
RINVII
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile.
APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE AI SENSI DELL’ART. 1341C.C.
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., l’Intermediario dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del regolamento d’adesione:
– art. 4: Utilizzo del servizio;
– art. 6: Trattamento dei dati;
– art. 9: Variazione alle modalità di svolgimento del servizio;
– art. 10: Durata;
– art. 11: Violazioni e controversie.
RIFERIMENTI NORMATIVI
– decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
– decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
– decreto ministeriale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
– legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
– decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
– decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
– decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell’amministrazione digitale.
——
Provvedimento pubblicato 29 luglio 2013 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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