AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 29 settembre 2021, n. 248717

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto 2021

Dispone:

Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto 2021, avente ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 12 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58” sono apportate le seguenti modifiche:

  1. Il punto 1.2 è sostituito dal seguente:“L’Ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani rientranti nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021 – Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino – G.U. Serie Generale n. 168 del 15-07-2021 (di seguito anche “il decreto” o “il D.M.”), esclusivamente tramite il nodo attestato al Sistema di Interscambio di cui al successivo punto 1.3.”.
  2. Il punto 1.3 è sostituito dal seguente:“L’Ufficio tributario di San Marino è deputato alle lavorazioni di cui al punto precedente ed è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio il cui codice destinatario alfanumerico associato è 2R4GTO8.”.
  3. Il titolo 3 è sostituito dal seguente:“Cessioni di beni verso San Marino (art. 3 decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021)”.
  4. Il punto 4.2 è sostituito dal seguente:“In caso di cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’imposta (art. 8 D.M.), il cessionario italiano soggetto passivo IVA visualizza la fattura elettronica nel portale Fatture e Corrispettivi e procede al versamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.”.
  5. Il punto 5.3 è sostituito dal seguente:“La Repubblica di San Marino nel rispetto della relativa legislazione in materia di protezione dati, di cui alla Legge 171/2018, pubblicata il 21 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 5 gennaio 2019 (“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”), adottata in linea con le regole di protezione previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione alle fasi di diretta competenza del procedimento disciplinato nei precedenti paragrafi.”.
  6. Il punto 5.5 è sostituito dal seguente:“I dati acquisiti, trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per poter condurre le lavorazioni dello stesso, e per le attività di assistenza, e di analisi del rischio e controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.”.
  7. Il punto 5.6 è sostituito dal seguente:“Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.”.
  8. Il punto 5.7 è sostituito dal seguente:“Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f) del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione delle fatture venga effettuata secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018 e sue successive modificazioni.

Inoltre l’Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole l’operatore italiano, cessionario o cedente, mette a disposizione dello stesso il servizio di consultazione di cui al punto 2.”.

  1. Il punto 5.9 è sostituito dal seguente:“Sul trattamento dei dati personali relativo al sistema di fatturazione elettronica per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, nonché su quello relativo ai controlli effettuati, e anche su quello relativo ai controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino sulle fatture inviate dall’Ufficio tributario di San Marino, è eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento.”.

MOTIVAZIONI

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto 2021 sono state individuate le regole tecniche necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58 secondo il quale “gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del presente articolo”.

Il presente provvedimento è emanato a seguito della individuazione del codice destinatario alfanumerico di accreditamento come nodo attestato al Sistema di Interscambio dell’Ufficio tributario di San Marino, e per tener conto della valutazione d’impatto (DPIA) effettuata su talune fasi del processo ed in ragione della necessità di chiarire le attività svolte dagli Uffici coinvolti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

– Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

  1. b) Disciplina di riferimento:

– Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

– Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

– Legge 27 luglio 2000, n. 212

– Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), convertito con modificazione nella Legge 28 giugno 2019, n. 58

– Decreto Ministeriale del 24 dicembre 1993 (Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 305 del 30 dicembre 1993)

– Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021 (Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 168 del 15-07-2021)

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni

– Circolare del 20/04/1973 n. 30 – Min. Finanze – Tasse e Imposte Indirette sugli Affari