AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 30 gennaio 2019, n. 23596
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2019-PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019, per il periodo d’imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi
Dispone:
Approvazione del modello di dichiarazione delle persone fisiche
1.1. È approvato il modello “REDDITI 2019-PF”, da presentare nell’anno 2019 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annesso al presente provvedimento.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è costituito da:
a) – “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
– “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2019-PF” per i soggetti non residenti;
– “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, infine, il quadro TR concernente il trasferimento all’estero della residenza;
b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
1.3. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1.4. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni e delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
2.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
2.4. La scheda di cui al punto 1.3 è presentata dai soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione direttamente in via telematica dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La scheda di cui al punto 1.3 può inoltre essere consegnata dagli stessi soggetti ad un ufficio di Poste Italiane S.p.A. o ad uno dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In caso di presentazione cartacea, per garantire la tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali, la scheda debitamente compilata deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, sulla quale deve essere apposta la dicitura “Scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, nonché il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve la busta deve rilasciare al contribuente, anche se non richiesta, un’apposita ricevuta.
2.5. Il soggetto che riceve la busta contenente la scheda di cui al punto 1.3 verifica la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che presenta la busta con quelli indicati su di essa, pena l’irricevibilità della busta stessa. La busta può essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla delega devono essere allegate una copia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del delegante, anche per consentire la suddetta verifica di corrispondenza da parte del soggetto che riceve la busta.
2.6. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A., sulla base del rapporto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate, e i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 trasmettono tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti di cui al punto 1.3. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inviano i dati entro i seguenti termini:
– entro il 31 luglio 2019, per le schede ricevute entro il 1° luglio 2019;
– entro il 30 settembre 2019, per le schede ricevute dal 2 luglio 2019 fino al termine di presentazione telematica del modello REDDITI Persone Fisiche 2019.
2.7. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.
2.8. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A. trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef osservando le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento.
2.9. I soggetti non esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione presentano la scheda di cui al punto 1.3 unitamente al modello di dichiarazione di cui la stessa costituisce parte integrante.
Obblighi di riservatezza
3.1. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed integrato nell’Allegato 2 che forma parte integrante al presente provvedimento.
3.2. Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11, l’Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 2 del presente provvedimento.
3.3. In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Reperibilità del modello e della busta e autorizzazione alla stampa
4.1. Il modello di dichiarazione “REDDITI 2019-PF” è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 4.3. Il “Fascicolo 1”, il “Fascicolo 2” e la busta di cui al successivo punto 4.4, da utilizzare per la presentazione tramite gli uffici postali nei soli casi in cui tale modalità è consentita, sono altresì resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali.
4.2. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nel successivo punto 4.3 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
4.3. Per la stampa del predetto modello devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:
– nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per il modello di cui alla lettera a) punto 1.2 e per la scheda di cui al punto 1.3;
– nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.
4.4. Per la consegna del modello di dichiarazione agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all’Allegato B al provvedimento 13 marzo 2008, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato A al predetto provvedimento di approvazione.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di dichiarazione “REDDITI 2019-PF”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2019 da parte delle persone fisiche.
E’ altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del predetto modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente “Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione ei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
Legge 23 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);
Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 recante norme riguardanti l’abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015;
Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
D.P.C.M. 28 maggio 2014 recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13;
Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi pre-compilata;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);
Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;
Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria;
Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Legge 22 giugno 2016, n. 112, disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225: disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
Decreto 6 dicembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016);
Legge 11 dicembre 2016, n. 232: bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
Decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 agosto 2017: revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE);
Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;
Decreto interministeriale 28 novembre 2017, revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, cd. “Patent Box”;
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96: disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
Provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2019, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Modello Fascicolo 1
(Testo dell’allegato)
Istruzioni Fascicolo 1
(Testo dell’allegato)
Modello Fascicolo 2
(Testo dell’allegato)
Istruzioni Fascicolo 2
(Testo dell’allegato)
Modello Fascicolo 3
(Testo dell’allegato)
Istruzioni Fascicolo 3
(Testo dell’allegato)
Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
È altresì consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
La stampa del prospetto per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere “courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
COLORI
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore blu pantone solid uncoated 541 U e 311 U per i modelli di cui ai punti 1.2 e 1.3.
È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
Allegato 2
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Gli utenti dei servizi Entratel possono trattare i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite:
– dal decreto 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
– dal provvedimento 10 giugno 2009, concernente l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008.
Gli utenti dei servizi telematici si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede da trasmettere per via telematica è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti dei servizi telematici, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dagli utenti dei servizi telematici, o dal soggetto da questi designato quale responsabile, ed operano sulla base dell’autorizzazione ricevuta, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate.
Gli utenti dei servizi telematici, ad eccezione delle persone fisiche non intermediari che effettuano telematicamente i propri adempimenti fiscali, e i soggetti designati come responsabili adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l’individuazione di appositi spazi per la prestazione del servizio e per conservazione dei dati stessi mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza.
La ricezione, la lettura delle schede e la trasmissione dei relativi dati sono consentite solo alle persone fisiche designate quali incaricati del trattamento ai quali è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere i dati in esse contenuti.
Successivamente alla trasmissione in via telematica, le schede e i dati sono conservati soltanto dagli utenti, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede stesse, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n. 164. Trascorso tale termine i dati dovranno essere distrutti.
Ai fini delle attività di cui ai punti 6 e 7, le schede e i dati sono custoditi separatamente dalla documentazione concernente l’ordinaria attività dell’utente, con modalità tali da impedire l’accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati.
L’idoneità delle misure di sicurezza adottate sono soggette a controlli, anche a campione, da parte dell’Agenzia delle Entrate.