AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 30 gennaio 2019, n. 23723
Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2019
Dispone:
- Attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità fiscale
1.1 Nell’allegato 1 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
1.2 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al punto precedente, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2019, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», individua le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2019.
Al riguardo, il citato articolo 9-bis, al comma 2, dispone che «Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione».
Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività economiche, sono state individuate, tenuto conto che:
– gli indici sintetici di affidabilità fiscale attualmente in vigore sono stati approvati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 marzo e 28 dicembre 2018;
– le attività di evoluzione dovrebbero interessare, tenuto conto della tempistica prevista dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, i 69 indici già approvati con il citato decreto 23 marzo 2018, e l’indice AK03U, approvato con il citato decreto 28 dicembre 2018, le cui attività di elaborazione sono iniziate nel 2017;
– nella riunione del 6 dicembre 2018, la Commissione degli esperti ha, all’unanimità, votato favorevolmente per l’evoluzione anticipata per i seguenti indici:
– AG40U, AG50U, AG69U e AK23U (sia per l’attività d’impresa che per quella di lavoro autonomo), relativi al comparto delle costruzioni;
– AG37U, AG44U, AG83U, AG85U, AM13U, AM85U e AG14S, relativi ad attività interessate all’utilizzo dagli apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, del TULPS;
– AK01U, AK05U, AK06U, AK17U, AK18U, AK21U, AK22U e AK24U, relativi al comparto delle attività professionali.
Tanto premesso, si rileva che il comma 8 del citato articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017 prevede che la commissione degli esperti, istituita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esprima il proprio parere in relazione alle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici stessi; fino alla costituzione della citata commissione, le sue funzioni sono svolte da quella prevista per gli studi di settore.
Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla commissione degli esperti nella riunione del 6 dicembre 2018, con il presente provvedimento si individuano, all’allegato n. 1, le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2019.
Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.
Riferimenti normativi
- a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
- b) Disciplina degli Indici sintetici di affidabilità fiscale:
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate;
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, (articolo 9-bis) convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 1, comma 931): Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 marzo 2018: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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