AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30730
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2022-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2022, per il periodo d’imposta 2021, ai fini delle imposte sui redditi
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione delle persone fisiche
1.1. È approvato il modello “REDDITI 2022-PF”, con le relative istruzioni, allegato al presente provvedimento, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2022, per il periodo d’imposta 2021.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è costituito da:
a) – “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
– “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2022-PF” per i soggetti non residenti;
– “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR;
b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
1.3. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni e delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
2.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
2.4. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione trasmettono la scheda di cui al punto 1.3 direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure consegnano la stessa scheda ad un ufficio di Poste Italiane S.p.A. o ad uno dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. In caso di presentazione cartacea, per garantire la tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali, la scheda debitamente compilata deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza, sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, sulla quale deve essere apposta la dicitura “Scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, nonché il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve la busta deve rilasciare al contribuente, anche se non richiesta, un’apposita ricevuta.
2.5. Il soggetto che riceve la busta contenente la scheda di cui al punto 1.3 verifica la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che presenta la busta con quelli indicati su di essa, pena l’irricevibilità della busta stessa. La busta può essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla delega devono essere allegate una copia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del delegante, anche per consentire la suddetta verifica di corrispondenza da parte del soggetto che riceve la busta.
2.6. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A., sulla base del rapporto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate, e i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 trasmettono tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede di cui al punto 1.3 ricevute dai contribuenti. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inviano i dati entro i seguenti termini:
– entro il 31 luglio 2022, per le schede ricevute entro il 15 luglio 2022;
– entro il 30 novembre 2022, per le schede ricevute dal 16 luglio 2022 fino al termine di presentazione telematica del modello REDDITI Persone Fisiche 2022.
2.7. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.
2.8. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A. trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento.
2.9. I soggetti non esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione presentano la scheda di cui al punto 1.3 unitamente al modello di dichiarazione di cui la stessa costituisce parte integrante.
3. Obblighi di riservatezza
3.1. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed integrato nell’Allegato 2 che forma parte integrante al presente provvedimento.
3.2. Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11, l’Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 2 del presente provvedimento.
3.3. In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998 e a Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
4. Reperibilità del modello e della busta e autorizzazione alla stampa
4.1. Il modello di dichiarazione “REDDITI 2022-PF” è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 4.3.
4.2. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nel successivo punto 4.3 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
4.3. Per la stampa del predetto modello devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:
– nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per il modello di cui al punto 1.2, lettera a), e per la scheda di cui al punto 1.3;
– nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.
4.4 Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, la dichiarazione va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo 2008, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. L’angolo posto in alto a sinistra del frontespizio della dichiarazione deve corrispondere all’angolo in alto a sinistra sulla facciata della busta in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello REDDITI devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.
5. Trattamento dei dati
5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.
5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti.
L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate, Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il presente modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
5.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello Redditi PF venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di dichiarazione “REDDITI 2022-PF”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 da parte delle persone fisiche.
È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del predetto modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nonché viene autorizzata la stampa definendone le relative caratteristiche tecniche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente “Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 recante norme riguardanti l’abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
D.P.C.M. 28 maggio 2014 recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
Legge 27 dicembre 2019, n. 160: bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2020, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia;
Legge 30 dicembre 2020, n.178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19;
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, recante misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, recante avvio operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);
Decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
Legge 30 dicembre 2021, n. 234: bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2022, con le relative istruzioni, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
È altresì consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
La stampa del prospetto per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere “courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
COLORI
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore blu pantone solid uncoated 541 U e 311 U per i modelli di cui ai punti 1.2 e 1.3.
È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
Allegato 2
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
1. Gli utenti dei servizi Entratel possono trattare i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite:
– dal decreto 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
– dal provvedimento 10 giugno 2009, concernente l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008.
2. Gli utenti dei servizi telematici si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede da trasmettere per via telematica è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti dei servizi telematici, ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE) 2016/679.
4. Le persone fisiche autorizzate al trattamento sono individuate dagli utenti dei servizi telematici, o dal soggetto da questi designato quale responsabile, ed operano sulla base dell’autorizzazione ricevuta, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate.
5. Gli utenti dei servizi telematici, ad eccezione delle persone fisiche non intermediari che effettuano telematicamente i propri adempimenti fiscali, e i soggetti designati come responsabili mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. La ricezione, la lettura delle schede e la trasmissione dei relativi dati sono consentite solo alle persone fisiche autorizzate al trattamento alle quali è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere i dati in esse contenuti.
7. Successivamente alla trasmissione in via telematica, le schede e i dati sono conservati soltanto dagli utenti, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede stesse, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n.164. Trascorso tale termine i dati dovranno essere distrutti.
8. Ai fini delle attività di cui ai punti 6 e 7, le schede e i dati sono custoditi separatamente dalla documentazione concernente l’ordinaria attività dell’utente, con modalità tali da impedire l’accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati.
9. L’idoneità delle misure di sicurezza adottate sono soggette a controlli, anche a campione, da parte dell’Agenzia delle entrate.
Modello Redditi Persone fisiche (Pf) 2022 – Fascicolo 1
(Testo dell’allegato)
Istruzioni modello Redditi Pf fascicolo 1
(Testo dell’allegato)
Modello Redditi Persone fisiche (Pf) 2022 – Fascicolo 2
(Testo dell’allegato)
Istruzioni modello Redditi Pf fascicolo 2
(Testo dell’allegato)
Modello Redditi Persone fisiche (Pf) 2022 – Fascicolo 3
(Testo dell’allegato)
Istruzioni modello Redditi Pf fascicolo 3
(Testo dell’allegato)