AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 luglio 2019, n. 660061
Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Pubblicata in G.U. del 29.06.2019)
Dispone:
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:
a) per “fornitore” si intende la persona fisica o l’ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza;
b) per “interfaccia elettronica”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, s’intendono mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
c) il termine “facilita” designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.
In tale contesto sono ricompresi i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente:
i) alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
ii) alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
iii) all’ordinazione o alla consegna dei beni.
Al contrario, non si considera che l’operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente una delle operazioni seguenti:
(i) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
(ii) la catalogazione o la pubblicità di beni;
(iii) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione;
d) per “vendite di beni a distanza” si intendono:
– le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni);
– le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).
e) per “soggetti passivi” si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica di cui alla lettera b);
f) per “servizio Entratel” s’intende il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
g) per “servizio Fisconline”, s’intende il servizio telematico internet di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo.
Ambito applicativo
Le disposizioni del presente provvedimento disciplinano i termini e le modalità con i quali i soggetti passivi assolvono gli adempimenti di comunicazione dei dati previsti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Trasmissione dei dati
3.1 Soggetti obbligati e dati da trasmettere
I soggetti passivi trasmettono all’Agenzia delle entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.
3.2 Modalità di trasmissione
I dati di cui al punto 3.1 sono trasmessi attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Per la trasmissione dei dati i soggetti passivi possono avvalersi degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3.3 Soggetti non residenti
I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati, si identificano direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
3.4 Termini di trasmissione
La trasmissione dei dati previsti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, di cui al punto 3.1 del presente provvedimento, è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell’art. 13 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
In sede di prima applicazione, la prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2019.
Entro la medesima data sono trasmessi i dati stabiliti dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, che fanno riferimento al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
In applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 13 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati relativi all’ultimo trimestre del 2020 sono trasmessi entro il 31 gennaio 2021.
3.5 Responsabilità nella trasmissione del dato
Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, la mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza determina che i soggetti passivi sono considerati debitori d’imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al punto 3.1. Nel caso di mancata trasmissione dei dati i soggetti passivi non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Nel caso, invece, di trasmissione di dati incompleti, i predetti soggetti non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
3.6 Ricevute
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.
Il file può essere scartato per effetto dei controlli, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In tal caso, i dati sono considerati non trasmessi.
3.7 Rettifica della trasmissione
In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata. La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento.
3.8 Conservazione della documentazione relativa alle vendite a distanza
I soggetti passivi sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle vendite di beni a distanza. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta di “organi dell’amministrazione finanziaria” e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata.
Sicurezza dei dati
4.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.
4.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni.
Trattamento dei dati
5.1 I dati e le informazioni che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal precedente punto 3 e dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
5.2 I dati e le informazioni acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di beni importati o delle vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea che avvengono mediante l’utilizzo di interfacce elettroniche, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
5.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
5.4 Si rinvia ad un successivo provvedimento la regolamentazione dell’utilizzo dei dati e delle informazioni acquisiti dall’Agenzia delle entrate.
5.5 Le disposizioni tecniche ed operative del presente provvedimento sono state formulate nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
5.6 I dati saranno conservati fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di invio della comunicazione.
Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche
Eventuali modifiche delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dandone preventiva comunicazione.
Motivazioni
L’articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Il comma 3 dell’articolo in commento prevede che il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Il comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in argomento invia i dati secondo modalità determinate con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 1 dello stesso decreto. In particolare, i commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis citato prevedono che se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni. Analogamente, se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Il comma 5, infine, dispone che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.
Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58 individua pertanto le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati commerciali dei fornitori.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001
b) Riferimenti normativi:
Articolo 13 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58
Articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato
SPECIFICHE TECNICHE
(omissis)
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