Agenzia delle Entrate – Provvedimento del Direttore protocollo n. 107620/2022 del 6 aprile 2022
Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, del 9 agosto 2019, 9 marzo 2021 e 27 ottobre 2021
1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, concernente l’approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021 (di seguito “modello di comunicazione”), sono apportate le modifiche contenute nel modello e nelle relative istruzioni, facenti parte integrante del presente provvedimento.
1.2. Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 7 giugno 2022. A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione aggiornata del modello sia per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle zone economiche speciali (ZES), istituiti, rispettivamente, dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai predetti crediti d’imposta richiesti con precedenti versioni del modello.
1.3. A decorrere dalla data di cui al punto 1.2, il modello di comunicazione non può più essere utilizzato, con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021, per la richiesta di fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del sisma del Centro-Italia di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché per comunicare eventuali rettifiche o rinunce al predetto credito d’imposta richiesto con precedenti versioni del modello.
1.4. La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it. La versione aggiornata del software è resa disponibile dal 7 giugno 2022.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 175, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riformulato il comma 98 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
La Carta è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021. Successivamente, con decisione della Commissione europea C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022, è stata integrata la Carta per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (c.d. zone “c”).
La modifica operata dal comma 175 riguarda, in particolare, le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise. La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a), dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. Le zone della regione Abruzzo, rientrano, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c), del citato articolo 107, paragrafo 3.
L’articolo 1, comma 316, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento all’anno 2022, la proroga disposta dal citato comma 316 è divenuta operativa a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Per la determinazione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES, resta ferma l’applicazione della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.
L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta Sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” (Temporary Framework). L’attuazione della citata misura agevolativa per l’anno 2021 è subordinata, quindi, all’adozione da parte della Commissione europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base del Temporary Framework. La misura agevolativa disciplinata dalla previgente formulazione del citato articolo 18-quater era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2020 dalla Commissione europea con decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018. Pertanto, a partire dal 7 giugno 2022 non è più consentito l’utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Con il presente provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al modello di comunicazione, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021.
Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del presente provvedimento.
La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 7 giugno 2022.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).
Disciplina normativa di riferimento
Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 agosto 2019;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2021;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2021.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegati