AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 02 dicembre 2020, n. 77/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
L’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che a decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’ articolo 2 del Codice della Navigazione.
Il comma 3 del citato articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, prevede che l’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille.
Il successivo comma 4 dispone che i comuni cui spetta il gettito dell’imposta sulle piattaforme marine sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e sono altresì ivi stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione e di versamento, nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati.
Limitatamente all’anno 2020, il comma 5 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 stabilisce che il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato, che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4.
Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) è istituito il seguente codice tributo:
– “3970” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”.
Si precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
– nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice “Z999”;
– barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
– barrare la casella “Saldo” per il pagamento dell’anno 2020;
– nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
– nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
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