AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 02 luglio 2018, n. 48/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito di notifica degli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per operazioni inerenti al servizio ipotecario
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2011 dispone che le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato (modello F24), previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai pagamenti dell’imposta ipotecaria, dell’imposta di bollo, delle tasse ipotecarie e dei relativi accessori, interessi e sanzioni.
In attuazione dell’articolo 2 del citato decreto dell’8 novembre 2011, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 giugno 2018 le predette modalità di versamento sono state estese ai pagamenti delle somme dovute a seguito di notifica degli avvisi di liquidazione e degli atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, per operazioni inerenti al servizio ipotecario.
Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme di cui trattasi, mediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “T020” denominato “Pubblicità Immobiliare – Imposta di bollo – avviso di liquidazione”;
– “T021” denominato “Pubblicità Immobiliare – Imposta ipotecaria – avviso di liquidazione”;
– “T022” denominato “Pubblicità Immobiliare – Tassa ipotecaria – avviso di liquidazione”;
– “T023” denominato “Pubblicità Immobiliare – Sanzione art. 16 D.lgs. n. 472/1997 – atto di contestazione e irrogazione sanzioni”.
Si precisa che, per il versamento delle spese di notifica dei sopracitati avvisi e atti, si utilizza il vigente codice tributo 806T.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione negli appositi campi “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”) dei dati riportati nell’atto notificato al contribuente.
Restano ferme le attuali modalità di pagamento telematico, di cui al decreto interministeriale del 13 dicembre 2000, delle somme richieste ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari o delegati della pubblica amministrazione e agli altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, con avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto legislativo n. 463 del 1997.
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