AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 05 agosto 2019, n. 74/E
Utilizzo del codice tributo “6890” per consentire la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) effettuati sulle singole unità immobiliari, di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e successive modificazioni
L’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS), di cui al medesimo articolo 14, anche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019 sono state definite le modalità di attuazione delle suddette disposizioni.
Tenuto conto che la detrazione spettante per l’ECOBONUS può essere utilizzata in dieci quote annuali di pari importo, il suddetto provvedimento prevede, tra l’altro, che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote. Tali quote sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Alle suddette compensazioni non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tanto premesso, per esigenze di semplificazione, con la presente risoluzione si rende noto che le quote annuali dei suddetti crediti ceduti potranno essere utilizzate in
compensazione, tramite modello F24, indicando il codice tributo già esistente “6890”, denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”, istituito con risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al citato provvedimento del 18 aprile 2019. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare
che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In proposito, si evidenzia che, nel modello F24, il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2018, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2020), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2020” e così via. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
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