AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 05 luglio 2013, n. 45/E
Consulenza giuridica – Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo della domanda di deposito dell’indirizzo PEC presentata dalle imprese individuali al registro delle imprese.
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, è stato esposto il seguente
Quesito
L’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese (…). Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.
Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta che l’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, richiamando il predetto articolo 16, ha introdotto l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche per le imprese individuali già iscritte o in fase di prima iscrizione al predetto registro.
Aggiunge, inoltre, che in caso di mancato deposito dell’indirizzo di posta elettronica certificata, viene sospesa la domanda di iscrizione al registro delle imprese fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo PEC.
Premesso quanto sopra, il Ministero istante chiede, quindi, di conoscere se la domanda di deposito dell’indirizzo PEC presentata dalle imprese individuali al registro delle imprese, unitamente alla domanda di iscrizione ovvero successivamente in via autonoma, è esente dall’imposta di bollo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Ministero istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce all’articolo 5, comma 1, che “L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, (…) è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone, inoltre, che “Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, (…) sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata”.
Tenuto conto del quadro normativo sopra rappresentato, si rileva, pertanto, che tutte le domande di nuova iscrizione di impresa individuale al Registro delle imprese, devono, obbligatoriamente, contenere la comunicazione dell’indirizzo di PEC. Le imprese individuali che risultino già iscritte devono, invece, comunicare l’indirizzo di PEC, con successiva domanda di iscrizione, entro il 30 giugno 2013.
In sostanza, con la richiamata normativa dettata dal decreto legge n. 179 del 2012 viene esteso anche alle imprese individuali l’obbligo di iscrizione dell’indirizzo di PEC, già introdotto per le imprese societarie dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008. In particolare, l’articolo 16, comma 6, stabilisce, all’ultimo periodo, che “L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.
In considerazione del rinvio operato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012 alla disciplina prevista dal citato articolo 16, comma 6, si ritiene che anche il regime di esenzione disposto da detta disposizione per le iscrizioni dell’indirizzo PEC da parte delle imprese societarie debba trovare applicazione anche con riferimento alle iscrizioni richieste dalle imprese individuali.
Una diversa interpretazione comporterebbe, peraltro, una evidente disparità di trattamento tra soggetti, imprese individuali e imprese costituite in forma societaria, che sono tenuti all’adempimento del medesimo obbligo.
Pertanto, qualora la domanda di deposito dell’indirizzo di PEC venga presentata dalle imprese individuali contestualmente alla domanda di prima iscrizione al registro delle imprese, resta dovuta l’imposta di bollo prevista per l’adempimento ‘principale’, di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al DPR. n. 642 del 1972.
Si ricorda che tale disposizione prevede che le “Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1977, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto a) se presentate da ditte individuali Euro 17,50…”.
Qualora, invece, successivamente alla prima iscrizione, sia presentata la domanda contenente esclusivamente la comunicazione di indirizzo PEC, quest’ultima non dovrà essere assoggettata all’imposta di bollo.
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