AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 05 luglio 2013, n. 47/E
Ritenute d’acconto di cui all’art. 25 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuate sui bonifici emessi in favore dei contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
In relazione ai bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico individuati dall’articolo 16-bis del TUIR, delle associazioni di categoria hanno segnalato che alcune banche applicano la ritenuta d’acconto prevista all’atto dell’accredito anche sui bonifici emessi nei confronti dei contribuenti rientranti nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Al riguardo, si evidenzia che il punto 5.2 del provvedimento prot. n. 185820 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 prevede che “I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
Con riferimento alle ritenute già subite nel periodo d’imposta 2012 e regolarmente certificate dal sostituto d’imposta, vengono chiesti dei chiarimenti sulla modalità di recupero delle stesse, atteso che la modulistica approvata non contiene uno specifico campo per scomputare dette ritenute.
Tutto ciò premesso si rappresenta quanto segue.
L’articolo 25, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto, in capo alle banche e a Poste Italiane S.p.A., l’obbligo di operare una ritenuta a titolo di acconto, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Detta ritenuta, originariamente fissata nella misura del 10 per cento dell’importo del bonifico al netto dell’IVA, è stata successivamente ridotta al 4 per cento, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 23, comma 8, del medesimo decreto legge n. 98 del 2011.
In via generale, pertanto, le banche e Poste Italiane S.p.A. che procedono all’accredito delle predette somme, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti ad operare le ritenute su detti bonifici e a riversarle all’erario con le modalità di cui all’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dichiarandole nel modello 770 Semplificato, come stabilito nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 94288 del 30 giugno 2010.
L’articolo 27, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 98 del 2011, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2012, per i contribuenti di piccole dimensioni, che intendono iniziare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme di riferimento, un nuovo regime fiscale di vantaggio.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 185820 del 22 dicembre 2011, che dà attuazione ai commi 1 e 2 dell’articolo 27 del citato decreto, è stato previsto che, considerata anche l’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva prevista per tale regime, i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non siano soggetti a ritenuta d’acconto e che, a tal fine, sia necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in parola.
In coerenza con tale disciplina, il nuovo quadro LM dedicato ai contribuenti in regime di vantaggio, presente nel modello Unico PF 2013, anno d’imposta 2012, non prevede un apposito campo in cui scomputare le ritenute subite.
Conseguentemente, i contribuenti che rientrano nel predetto “regime di vantaggio” e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del citato decreto legge n. 78 del 2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti.
Tuttavia, con riferimento al periodo d’imposta 2012, si ritiene che dette ritenute, qualora siano state erroneamente operate e regolarmente certificate dal sostituto d’imposta (che le inserisce nel proprio modello 770), possano essere – in alternativa all’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – scomputate eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013. A tal fine si dovrà valorizzare con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”, e riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al rigo RS33, ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese.
Le ritenute di cui trattasi dovranno essere indicate nella colonna 2 del predetto rigo RS33, esclusivamente nel primo modulo del quadro RS, e non dovrà essere compilata la colonna 1, dedicata al codice fiscale del consorzio.
Qualora debbano essere riportate anche ritenute cedute da consorzi, le stesse dovranno essere esposte nei successivi moduli, riportando, in tal caso, anche i codici fiscali dei consorzi cedenti. Le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno, poi, essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo LM13, ovvero nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4.
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