AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 06 giugno 2018, n. 43/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione di cui all’articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148
L’articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, detta disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 5-septies, prevede che “Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi”.
La suddetta disposizione si applica anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
L’istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, in un’unica soluzione, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018 sono state emanate ulteriori disposizioni per l’attuazione delle norme in argomento.
Ciò premesso, per consentire il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi in applicazione della sopra descritta procedura di regolarizzazione, si istituisce il seguente codice tributo:
– “8080” denominato “Versamento delle imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero – articolo 5-septies del decreto legge n. 148/2017”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, in caso di versamento rateale, il numero della rata in pagamento, seguito dal numero totale delle rate (es. 01/03, 02/03, oppure 03/03). In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “01/01”;
– nel campo “codice”, il codice tributo “8080”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’ultimo anno indicato nell’istanza oggetto di regolarizzazione, nel formato “AAAA”.
I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.
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