AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 07 gennaio 2020, n. 1/E
Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario – Risoluzione di accompagnamento alla procedura Pregeo 10 versione 10.6.1
INDICE
1 PREMESSA
2 NUOVE FUNZIONALITÀ DELLA PROCEDURA
2.1 Sottoscrizione degli atti di aggiornamento in caso di persone giuridiche
2.2 Atti di aggiornamento da presentare presso gli Uffici dove vige il Sistema Tavolare
2.3 Ulteriori nuove funzionalità
3 NUOVI CONTROLLI AUTOMATICI E CHIARIMENTI PROCEDURALI
3.1 Controlli su particelle catastali con destinazione “fabbricati rurali”
3.2 Predisposizione di Tipi Mappali che interessano particelle del Catasto Terreni già censite al Catasto Fabbricati
3.3 Controlli di coerenza sulle superfici censuarie
3.4 Controllo sulle superfici censuarie delle particelle catastali derivate
3.5 Controlli sulla superficie reale delle particelle catastali
4 NUOVE FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO TELEMATICO “SISTER”
4.1 Presentazione telematica di un atto geometrico di aggiornamento a rettifica di un atto precedente
4.2 Presentazione telematica di un atto di aggiornamento in sostituzione di un atto reso inidoneo per l’aggiornamento del catasto
4.3 Richiesta del libretto delle misure di un atto geometrico di aggiornamento approvato
5 NUOVO ATTO DI AGGIORNAMENTO NELLA MACRO CATEGORIA “SPECIALE”: RAPPRESENTAZIONE PARTICOLARITA’ TOPOGRAFICHE
6 PRECISAZIONI SULL’UTILIZZO DEI PUNTI FIDUCIALI
7 DECORRENZA
8 DISPOSIZIONI FINALI
9 ALLEGATO TECNICO
1 PREMESSA
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 1° ottobre 2009 (NOTA 1) è stata attivata la procedura Pregeo 10, che consente l’approvazione automatica degli atti geometrici di aggiornamento dell’archivio cartografico e dell’archivio censuario del Catasto Terreni. Sul tema, da ultimo, è stata emanata la circolare n. 44/E del 14 dicembre 2016, con la quale è stata adottata la “versione 10.6.0 – APAG 2.08” della procedura Pregeo 10.
Con la presente risoluzione e il relativo allegato tecnico sono illustrate le novità introdotte dalla nuova “versione 10.6.1 – APAG 2.12” della procedura, con la quale sono state implementate alcune funzionalità, sia connesse a precedenti disposizioni operative sia migliorative per facilitare la predisposizione degli atti geometrici di aggiornamento da parte dei tecnici redattori. Sono stati, inoltre, introdotti ulteriori controlli e correttivi, nell’ottica di estendere la trattazione totalmente automatica alla quasi totalità degli atti di aggiornamento geometrici.
2 NUOVE FUNZIONALITÀ DELLA PROCEDURA
In un’ottica di semplificazione dell’attività dei tecnici redattori degli atti geometrici di aggiornamento e di completa informatizzazione dei flussi documentali, si riportano di seguito le novità introdotte con la nuova procedura 10.6.1 – APAG 2.12 nei diversi ambiti di intervento.
2.1 Sottoscrizione degli atti di aggiornamento in caso di persone giuridiche
Per agevolare la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrici riguardanti particelle intestate a persone giuridiche, che devono essere sottoscritti dai rappresentanti delle stesse, è stata implementata una apposita funzionalità che permette di inserire il nominativo del sottoscrittore con l’indicazione della relativa veste giuridica.
Tale nominativo comparirà nella pagina “Informazioni Generali” dell’atto d’aggiornamento.
Le modalità di utilizzo della nuova funzionalità sono illustrate nel paragrafo 9.1 dell’allegato tecnico.
2.2 Atti di aggiornamento da presentare presso gli Uffici dove vige il Sistema Tavolare (NOTA 2)
Le modalità di conservazione del catasto nei territori dello Stato dove vige il sistema di pubblicità immobiliare tavolare (o sistema del libro fondiario) fanno riferimento ad un complesso e articolato insieme di norme, che trovano la propria origine nella legislazione austriaca, in forza delle quali i mutamenti soggettivi nella titolarità dei diritti vengono riportati in catasto in seguito al decreto del Giudice tavolare, emesso ai sensi degli artt. 95 e 102 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, che ordina l’iscrizione nel libro fondiario e che viene notificato, ai sensi dell’art. 123 dello stesso decreto, anche al catasto.
Nell’ottica della informatizzazione dei flussi documentali tra gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e gli Uffici Tavolari, si è avviato un percorso per automatizzare la predisposizione dei “fogli di notifica”, necessari per mantenere la concordanza tra i dati catastali e quelli tavolari.
Con la nuova versione di Pregeo, viene data facoltà all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di generare il “foglio di notifica” in forma automatica; in tale ipotesi, è necessario indicare, nell’atto di aggiornamento, a cura del tecnico redattore, la “partita tavolare” e il “corpo tavolare”, informazioni non sempre note agli Uffici.
Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono illustrate nel paragrafo 9.2 dell’allegato tecnico.
2.3 Ulteriori nuove funzionalità
Nella versione 10.6.1 – APAG 2.12 della procedura Pregeo sono state implementate le seguenti funzionalità utili nella fase di predisposizione dell’atto geometrico di aggiornamento:
– possibilità di visualizzare la proposta di aggiornamento in sovrapposizione all’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio, al momento della produzione degli allegati grafici;
– predisposizione dell’elenco delle particelle “derivate” esportabile in formato testo;
– possibilità di modificare la riga di tipo 0, con l’indicazione della corretta particella citata nel modello per il trattamento dei dati censuari e contenuta nell’estratto di mappa, in un libretto con la proposta già impostata, senza dover necessariamente ripetere l’elaborazione dello stesso;
– generazione automatica del modello per il trattamento dei dati censuari anche per il Tipo Mappale con Stralcio di Corte (categoria “SC”). Per quest’ultima funzionalità si ricorda che la generazione automatica del modello per il trattamento dei dati censuari costituisce una mera utility messa a disposizione del tecnico redattore dell’atto che rimane responsabile della corretta compilazione del modello in coerenza con le disposizioni di prassi emanate al riguardo.
Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono illustrate nei paragrafi da 9.3 a 9.5 dell’allegato tecnico.
3 NUOVI CONTROLLI AUTOMATICI E CHIARIMENTI PROCEDURALI
3.1 Controlli su particelle catastali con destinazione “fabbricati rurali”
Nella predisposizione di atti di aggiornamento che trattano particelle catastali con destinazione “Fabbricato Rurale – cod. 279” o “Fabbricato rurale diviso in subalterni – cod. 281”, con la nuova versione della procedura Pregeo le particelle “derivate”, in caso di presenza di un fabbricato, non possono mantenere la medesima destinazione della particella catastale “originaria”. In tali fattispecie, alle particelle “derivate” con presenza di fabbricati dovrà essere attribuita la destinazione “Ente urbano – cod. 282”, qualora risultino soppressi tutti i subalterni rurali, ovvero la destinazione “Fabbricato promiscuo – cod. 278”, qualora almeno un subalterno rurale rimanga attivo.
Nel caso di particella catastale “derivata” senza fabbricato, è consentito mantenere la destinazione “cod. 279” o “cod. 281”. In quest’ultima ipotesi, l’Ufficio dovrà, successivamente alla fase di approvazione, variare la destinazione della particella “derivata” priva di fabbricati da “Fabbricato Rurale – cod. 279” o “Fabbricato rurale diviso in subalterni – cod. 281” alla destinazione “Area rurale – cod. 273”, nelle more dell’attribuzione, a cura della parte, della destinazione o della qualità di coltura effettiva. Si rammenta che in tale circostanza l’Ufficio deve verificare l’esistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione prevista.
3.2 Predisposizione di Tipi Mappali che interessano particelle del Catasto Terreni già censite al Catasto Fabbricati
La nuova versione della procedura consente la predisposizione di Tipi Mappali che interessano particelle del Catasto Terreni, con destinazione diversa da “Ente urbano – cod. 282” o “Fabbricato promiscuo – cod. 278”, su cui sono presenti unità immobiliari urbane censite al Catasto Fabbricati; in tal caso è possibile mantenere lo stesso identificativo catastale purché sia inserita, nell’atto geometrico di aggiornamento, la seguente dichiarazione:
Unità Immobiliare Urbana associata alla particella del Catasto Terreni: Comune A123 Foglio X Particella YZW Sub. K
Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono illustrate nel paragrafo 9.6 dell’allegato tecnico.
3.3 Controlli di coerenza sulle superfici censuarie
Il modello per il trattamento dei dati censuari può essere composto da più schemi e negli schemi successivi al primo possono essere presenti, come “originarie”, particelle catastali già trattate negli schemi precedenti. Nella nuova versione della procedura Pregeo è stato inserito un controllo che consente di verificare che le superfici censuarie dei diversi schemi siano coerenti, ovvero che la superficie di una particella catastale “originaria” di uno schema successivo corrisponda alla superficie della medesima particella nel precedente schema in cui è stata trattata.
Il controllo viene eseguito altresì sulla superficie di una particella catastale generata da un lotto in uno schema precedente; la superficie della nuova particella deve corrispondere alla somma delle superfici delle particelle costituenti il lotto stesso.
Si evidenzia che per attribuire la superficie reale (SR) ad una particella catastale formata attraverso un lotto è necessario utilizzare lo “Schema Ausiliario”.
Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono illustrate nel paragrafo 9.7 dell’allegato tecnico.
3.4 Controllo sulle superfici censuarie delle particelle catastali derivate
Il controllo ha lo scopo di rilevare eventuali incongruenze fra le superfici censuarie e quelle cartografiche e si attiva solo se tutte le particelle catastali “derivate” di una particella “originaria” presentano superfici nominali (SN).
In particolare, per ogni particella “derivata” viene calcolato il rapporto della propria superficie con la somma delle superfici di tutte le particelle “derivate” della medesima particella “originaria”. Il rapporto è calcolato utilizzando le superfici cartografiche desunte dalla proposta di aggiornamento e deve corrispondere allo stesso rapporto calcolato utilizzando le superfici censuarie.
Il controllo non risulta bloccante per la predisposizione dell’atto geometrico di aggiornamento, bensì costituisce una utile segnalazione ai tecnici redattori per la verifica di eventuali errori.
A tale riguardo, ferma restando per la parte la facoltà di presentare specifica istanza di rettifica della superficie della particella “originaria” (NOTA 3), si ribadisce che il Tipo particellare non può essere utilizzato per la mera correzione delle superfici censuarie in atti (NOTA 4).
3.5 Controlli sulla superficie reale delle particelle catastali
Con la nuova versione della procedura viene verificato che, per ogni contorno chiuso definito nel libretto delle misure con le righe di tipo 7, siano indicati gli identificativi della particella “madre” e della particella “derivata”.
Le particelle catastali, interamente rilevate, definite da contorni chiusi nel libretto delle misure devono essere presenti nel modello per il trattamento dei dati censuari con superfici pari a quelle rilevate e caratterizzate da superficie reale (SR).
Le particelle catastali già caratterizzate da superficie reale in banca dati mantengono inalterato il valore e la natura della superficie nel caso in cui vengano modificate solo per il contenuto geometrico interno (fabbricati e linee varie), senza essere oggetto di frazionamenti o fusioni.
Le nuove modalità operative sono illustrate nel paragrafo 9.8 dell’allegato tecnico.
4 NUOVE FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO TELEMATICO “SISTER”
Con la presente risoluzione, sono introdotte nuove modalità e funzionalità che afferiscono al servizio telematico di presentazione degli atti geometrici di aggiornamento mediante la piattaforma “Sister”.
4.1 Presentazione telematica di un atto geometrico di aggiornamento a rettifica di un atto precedente
Gli “atti a rettifica” (categoria “TR”), appartenenti alla Macro Categoria “Speciale” (NOTA 5), a decorrere dalla data di emanazione della presente risoluzione, sono inviati telematicamente con le stesse modalità degli atti di aggiornamento della Macro Categoria “Ordinaria”, ma sono esclusi dall’approvazione automatica; conseguentemente continueranno ad essere approvati dal tecnico dell’Ufficio secondo la prassi vigente.
Resta fermo che l’”atto a rettifica” è assoggettato al pagamento dei tributi speciali catastali e dell’imposta di bollo (NOTA 6); il pagamento viene effettuato al momento della trasmissione telematica sia per l’atto di aggiornamento sia per l’estratto di mappa, in un’unica soluzione.
Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono illustrate nel paragrafo 9.9 dell’allegato tecnico.
4.2 Presentazione telematica di un atto di aggiornamento in sostituzione di un atto reso inidoneo per l’aggiornamento del catasto
A decorrere dalla data di emanazione della presente risoluzione, è codificata, in sostituzione di un precedente atto reso inidoneo all’aggiornamento del catasto attraverso il canale telematico, la presentazione di un atto di aggiornamento, per il quale resta valido il pagamento dei tributi speciali catastali già effettuato; coerentemente anche il corrispondente estratto di mappa può essere richiesto, tramite lo stesso canale, senza pagamento di tributi e imposta di bollo.
Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono illustrate nel paragrafo 9.10 dell’allegato tecnico.
4.3 Richiesta del libretto delle misure di un atto geometrico di aggiornamento approvato
Attualmente è possibile richiedere solo presso la sede degli Uffici Provinciali-Territorio il libretto delle misure di un atto geometrico di aggiornamento approvato.
A decorrere dalla data di emanazione della presente risoluzione, il richiamato servizio può essere espletato anche attraverso il canale telematico “Sister”, senza pagamento di alcun tributo o diritto; in tale ipotesi è necessario che il tecnico redattore indichi nella richiesta il protocollo dell’atto di aggiornamento e alleghi il modello in formato pdf, contenente la causale della richiesta. A tale scopo è utilizzato il modello 19T, disponibile all’indirizzo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+catastali+e+ipotecari/Modulistica+generica/?page=strumenti
Lo stesso modello è utilizzato per la richiesta presentata al front office della sede dell’Ufficio Provinciale-Territorio.
Nel primo anno di attivazione del servizio, il rilascio telematico dei libretti delle misure è limitato ad un massimo di cinque libretti mensili per singolo tecnico richiedente.
Le modalità di utilizzo della nuova funzionalità sono illustrate nel paragrafo 9.11 dell’allegato tecnico.
5 NUOVO ATTO DI AGGIORNAMENTO NELLA MACRO CATEGORIA “SPECIALE”: RAPPRESENTAZIONE PARTICOLARITA’ TOPOGRAFICHE
Nella nuova versione 10.6.1 – APAG 2.12 della procedura Pregeo è stata inserita, nell’ambito della Macro Categoria “Speciale”, una nuova categoria denominata “Rappresentazione Particolarità Topografiche” (“RT”) (NOTA 7).
A partire dalla data di emanazione della presente risoluzione, la nuova categoria di atto è utilizzata per rappresentare nella cartografia catastale, tramite procedura informatica, quelle particolarità topografiche per le quali non risulta obbligatoria la presentazione di un Tipo Mappale o di un Tipo di Frazionamento (NOTA 8).
Per quanto concerne le modalità di presentazione, si fa riferimento al “Modello 26 Cartaceo” (NOTA 9), con allegato il relativo atto di aggiornamento Pregeo, su file e stampa, da presentare presso il front-office dell’Ufficio Provinciale-Territorio. In tal caso per l’approvazione del nuovo tipo (categoria RT), non è dovuto alcun tributo (tributo speciale catastale e imposta di bollo per il secondo originale).
Con la categoria “RT”, utilizzabile nei soli casi per i quali non risulti obbligatoria la presentazione di un Tipo Mappale (NOTA 10), è possibile inserire/modificare/cancellare linee varie e non è permesso costituire poligoni chiusi con linee continue, fatta eccezione per le aree cimiteriali (cod. 205) e per gli edifici adibiti al culto (cod. 276 e 510) (NOTA 11).
Ne consegue che la categoria “RT” è utilizzata anche per tutti gli aggiornamenti della mappa, interessanti i fabbricati per cui non ricorre il predetto obbligo, quando la parte non intende proseguire nella dichiarazione al catasto edilizio urbano (di seguito CEU). Di contro, se la volontà del dichiarante è quella di presentare la successiva dichiarazione al CEU, sono da utilizzarsi le procedure previste per il Tipo Mappale.
Questa particolare categoria di atto geometrico di aggiornamento “RT” può essere redatta anche sulla base di un estratto di mappa auto-allestito (in fase di approvazione non è richiesto alcun tributo per tale tipo di estratto).
Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono illustrate nel paragrafo 9.12 dell’allegato tecnico.
6 PRECISAZIONI SULL’UTILIZZO DEI PUNTI FIDUCIALI
Il Decreto direttoriale n. 4A/322 del 19 gennaio 1988 per la redazione degli atti di aggiornamento cartografico prevede che il rilievo venga appoggiato ai punti fiduciali di primo perimetro rispetto all’oggetto del rilievo; conseguentemente gli atti di aggiornamento vengono respinti automaticamente quando tale regola non viene rispettata. In particolare il sistema verifica che, all’interno della maglia dei punti fiduciali utilizzata nel rilievo, non siano presenti punti fiduciali non rilevati.
Questo tipo di controllo può generare respingimenti automatici dovuti a incongruenze presenti nell’archivio dei punti fiduciali che quindi devono essere trattate e risolte prima della presentazione dell’atto di aggiornamento cartografico.
Nel caso in cui un punto fiduciale risulti demolito o comunque non più accessibile, il tecnico redattore deve richiedere all’Ufficio competente l’annullamento del predetto punto fiduciale e se necessario richiederne la sostituzione.
Nelle more del completamento delle attività tese al miglioramento della qualità delle informazioni dell’archivio dei punti fiduciali, nel caso in cui fossero verificate delle incongruenze,
il tecnico redattore dovrà richiedere all’Ufficio i necessari interventi volti alla soluzione delle problematiche, con particolare riferimento ai seguenti casi:
– errata posizione del punto fiduciale sulla cartografia;
– punti fiduciali posizionati all’esterno del bordo del foglio di appartenenza;
– presenza di punti fiduciali già annullati nella Tabella attuale dei punti fiduciali (Taf) oppure nella mappa, anche se appartenenti alla rete trigonometrica;
– coordinate dei punti fiduciali errate;
– coordinate dei punti fiduciali non coerenti con il sistema di coordinate cui il foglio di mappa è associato.
7 DECORRENZA
Dalla data di emanazione della presente risoluzione gli atti di aggiornamento cartografici sono predisposti dai tecnici redattori con la versione 10.6.1 – APAG 2.12 della procedura Pregeo 10.
La versione 10.6.0 – APAG 2.08, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente supportata da Sogei fino alla data del 30 giugno 2020.
Oltre tale data non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non conformi alle specifiche di elaborazione della versione 10.6.1 – APAG 2.12 della procedura Pregeo 10, o di successive versioni, che saranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
8 DISPOSIZIONI FINALI
Gli Uffici Provinciali-Territorio nello spirito della fattiva collaborazione con gli Ordini e i Collegi professionali interessati, avranno cura di dare la massima diffusione del contenuto della presente risoluzione, provvedendo a fornire ogni utile indirizzo operativo ed informativo.
Quanto sopra anche al fine di sensibilizzare i professionisti ad adottare la nuova versione della procedura, che consente la semplificazione delle modalità operative interne ed esterne.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione siano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici Provinciali-Territorio dipendenti.
—
Note:
(1) Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Con l’esclusione dei territori per i quali le funzioni amministrative in materia di catasto terreni sono esercitate dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.
(3) L’istanza è ammissibile solo se la superficie reale non è compresa nella tolleranza associata alla superficie censuaria riportata in atti.
(4) Cfr. art. 7 del DPR n. 650 del 1972.
(5) Cfr. circolare n. 44/E del 14 dicembre 2016, circolare n. 30/E del 29 dicembre 2014 e circolare dell’Agenzia del Territorio n. 8 del 1° agosto 2005.
(6) Cfr. circolare dell’Agenzia del Territorio n. 1 del 28 giugno 2012.
(7) La nuova categoria di atto di aggiornamento “Rappresentazione Particolarità Topografiche” integra l’elenco degli atti della Macro Categoria “Speciale” indicati al paragrafo 2 della circolare n. 30/E del 29 dicembre 2014, così come confermati dalla circolare n. 44/E del 14 dicembre 2016.
(8) A titolo esemplificativo, i cimiteri, le strade interpoderali, gli elettrodotti aerei, i cavalcavia, gli invasi d’acqua, etc..
(9) Da protocollare, da parte dell’Ufficio Provinciale – Territorio, come “Variazioni colturali (Mod.26 cartaceo)”.
(10) Obbligo richiamato dall’art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.
(11) Per gli edifici adibiti al culto, nel Modello 26 andrà menzionata la destinazione “Costruzioni che non servono per abitazioni – cod. 276”, quando gli immobili sono ubicati nei territori ove vige il sistema di pubblicità immobiliare basato sulla trascrizione, e la destinazione “Chiesa – cod. 510”, per quelli siti nei territori ove vige il sistema tavolare
Allegato
(testo dell’allegato)
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