AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 07 luglio 2021, n. 45/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti
L’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, secondo le previsioni ivi indicate.
Il comma 12, dello stesso articolo 25, prevede, tra l’altro, che “Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”.
Con successivi provvedimenti normativi, stante il protrarsi del periodo emergenziale, sono state introdotte altre tipologie di contributi a fondo perduto, per le quali trova applicazione la citata disposizione in materia di recupero dei contributi non spettanti.
Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi in parola, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo”;
– “7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi”;
– “7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:
– nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
– nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio;
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.
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