AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 12 maggio 2020, n. 22/E
Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (di seguito INARCASSA)
Con la convenzione del 27 novembre 2019 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’INARCASSA, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.
Ciò premesso, per consentire il versamento dei suddetti contributi tramite il modello F24, si istituiscono le causali contributo di seguito indicate:
– “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”;
– “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”;
Divisione Servizi
– “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”;
– “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
– “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
– “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
– nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
– nel campo “codice sede”, nessun valore;
– nel campo “codice posizione”, nessun valore;
– nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
Si precisa che le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 1° giugno 2020.
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