AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 14 gennaio 2019, n. 4/E
Istituzione del codice tributo per il recupero in compensazione, tramite modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP), del credito riconosciuto dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
L’articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito, in via sperimentale, dal 1º maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria), ovvero un prestito corrisposto in quote mensili da un istituto finanziatore, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del medesimo articolo, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. La restituzione del prestito, garantita da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di vent’anni.
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore del finanziamento medesimo, l’articolo 1, comma 177, della citata legge n. 232 del 2016, prevede che l’INPS riconosca un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
Tanto premesso, per consentire all’INPS di recuperare il suddetto credito in compensazione tramite il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP), si istituisce il seguente codice tributo:
– “APVE”, denominato “APE VOLONTARIA – recupero credito d’imposta riconosciuto dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 177, della legge n. 232 del 2016”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui l’INPS debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. Il campo “riferimento A” non è valorizzato.
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