AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 16 ottobre 2019, n. 87/E
Ridenominazione dei codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E del 15 febbraio 2008 – Accisa sui tabacchi lavorati di spettanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Con risoluzione n. 50/E del 15 febbraio 2008, sono stati istituiti i codici tributo 2839, 2840, 2841, 2842, 2843 e 2844, per consentire il versamento, tramite modello “F24 Accise”, dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per la quota di spettanza della Regione medesima.
L’articolo 49, comma 1, lettera c), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dall’articolo 1, comma 817, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che spettano alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia i 5,91 decimi dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione stessa.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2019, sono state individuate le modalità di attribuzione delle quote del gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ivi compresa l’accisa sui tabacchi lavorati versata tramite modello F24.
Tanto premesso, al fine di tenere conto della nuova quota di compartecipazione della Regione al gettito dell’accisa in argomento (5,91 decimi), con la presente risoluzione i sopra citati codici tributo sono ridenominati come segue:
– “2839” denominato “5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – primi quindici giorni del mese”;
– “2840” denominato “5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – interessi – primi quindici giorni del mese”;
– “2841” denominato “5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – indennità di mora – primi quindici giorni del mese”;
– “2842” denominato “5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – dal giorno 16 alla fine del mese”;
– “2843” denominato “5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – interessi – dal giorno 16 alla fine del mese”;
– “2844” denominato “5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – indennità di mora – dal giorno 16 alla fine del mese”.
In particolare, i soggetti tenuti al versamento, in sede di compilazione del modello “F24 accise”, dovranno indicare nel campo “importi a debito versati”, in corrispondenza dei sopraindicati codici tributo, l’importo spettante alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pari a 5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel territorio della richiamata Regione. Inoltre, sono indicati:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “provincia” (prov.), la sigla della provincia di ubicazione del deposito del distributore;
– nei campi “mese” ed “anno”, il mese e l’anno di immissione in consumo dei tabacchi lavorati, nei formati “MM” e “AAAA”.
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