AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 17 febbraio 2021, n. 11/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i PLI, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
L’articolo 62-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall’ articolo 1, comma 1124, lett. d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che la circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni, a decorrere dal 1° aprile 2021.
Con nota prot. n. 38850 del 5 febbraio 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Tabacchi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei suddetti contrassegni.
Tanto premesso, si istituisce il seguente codice tributo:
“5479” denominato “Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i PLI – art. 62-quater, c. 3-bis, d.lgs n. 504 del 1995”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “provincia”, nessun valore;
– nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
– nel campo “rateazione”, nessun valore;
– nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato “MM”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”.