AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 18 novembre 2020, n. 71/E
Ridenominazione del codice tributo “6834” per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e successive modificazioni
L’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come da ultimo modificato dall’articolo 72, comma 1-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (mancato pagamento oltre 90 giorni), può trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti indicati dalla medesima disposizione, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti.
Con riferimento ai suddetti crediti d’imposta, il successivo comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo 44-bis stabilisce che “A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.”.
Ciò premesso, ai fini della compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta di cui trattasi è utilizzato il codice tributo “6834”, istituito con la risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011, che con la presente risoluzione è ridenominato “Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
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