AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 18 settembre 2018, n. 65/E
Istituzione del codice tributo, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta denominato “SPORT BONUS” – art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e DPCM del 23 aprile 2018
L’articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosce alle imprese un contributo, sotto forma di credito d’imposta, denominato “SPORT BONUS”, in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2018, per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.
Il comma 364 del citato articolo 1, prevede, tra l’altro, che il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2018, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state approvate disposizioni attuative della sopra descritta misura agevolativa.
In particolare, l’articolo 6, comma 1, del citato DPCM, prevede che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione:
– in tre quote annuali di pari importo, in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione, sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo;
– presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per lo Sport, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:
– “6892” denominato “Credito d’imposta per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici – SPORT BONUS – art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui sono state effettuate le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta.
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