AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 19 gennaio 2017, n. 7/E
Soppressione del codice tributo 8120, istituito con la risoluzione n. 35/E del 3 aprile 2014
Con la risoluzione n. 35/E del 3 aprile 2014 è stato istituito il codice tributo “8120” per il versamento tramite i modelli “F24 versamenti con elementi identificativi” e “F24 Enti pubblici” della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, di cui all’articolo 35, comma 15-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale”, al comma 44 ha apportato modifiche al citato articolo 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. n. 633/1972, prevedendo che “L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa ovvero artistiche e professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria (….)”.
Il medesimo articolo 7-quater del decreto-legge n. 193/2016, inoltre, al comma 45, nell’apportare modifiche all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non prevede l’applicazione della sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.
Ciò premesso, essendo cessati i presupposti normativi che ne legittimano l’utilizzo, con la presente risoluzione è soppresso, a partire dal 1° febbraio 2017, il codice tributo 8120.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1386 - Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede non solo la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 87 depositata il 3 gennaio 2024 - Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30950 - Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8120 - Il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod.…
- ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 17 settembre 2019, n. 8120 - Richiesta parere - ulteriore contratto a termine stipulato presso l’ITL, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D. Lgs. 81/2015
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 30 novembre 2021, n. 66/E - Soppressione del codice tributo 6943 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…