AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 febbraio 2020, n. 9/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Ridenominazione di codici tributo
In attuazione dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2020 sono state estese le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme di cui trattasi, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “1550” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di registro;
– “1551” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento”;
– “1552” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di bollo”;
– “1553” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedimento”;
– “1554” denominato “ATTI PRIVATI – Interessi”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, sono utilizzati i vigenti codici tributo di seguito indicati, appositamente ridenominati:
– “A196” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A197” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Sanzione Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A146” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A148” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A151” ridenominato “ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI – Tributi speciali e compensi – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A152” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’”anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
I suddetti codici tributo saranno operativi a decorrere dal 2 marzo 2020.
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