AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 21 aprile 2020, n. 19/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
L’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che “Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.”.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 167878 del 31 maggio 2019 sono state definite le modalità applicative per l’esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti, nonché di versamento dell’imposta sostitutiva.
In particolare, il punto 3 del citato provvedimento prevede che, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime opzionale, i soggetti che hanno esercitato l’opzione provvedono al pagamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dovuta con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Ciò premesso, per consentire il versamento della suddetta imposta sostitutiva tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
– “1899” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
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