AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 21 dicembre 2017, n. 159/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), delle somme dovute per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, richieste dagli uffici della Giustizia Amministrativa – Articoli 16 e 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017, stabilisce che il contributo unificato dovuto per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, presentando il modello F24 esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari.
Con la risoluzione n. 123/E del 12 ottobre 2017 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento spontaneo del contributo unificato in argomento.
Ciò premesso, per consentire il versamento delle somme dovute per l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato a seguito dell’invito al pagamento da parte degli uffici della Giustizia Amministrativa, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE) da presentarsi esclusivamente con modalità telematiche, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “GA0T” denominato “Contributo unificato a seguito di invito al pagamento da parte della Giustizia Amministrativa – Articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002;
– “GA0S” denominato “Contributo unificato Giustizia Amministrativa – SANZIONE – Articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002;
– “GA0Z” denominato “Contributo unificato Giustizia Amministrativa – INTERESSI – Articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “codice ufficio”, il codice dell’ufficio della Giustizia Amministrativa che ha emesso l’atto;
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “Elementi identificativi”, il codice fiscale o la partita IVA del ricorrente;
– nel campo “codice”, il codice tributo;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce il versamento.
I codici ufficio degli uffici della Giustizia Amministrativa sono reperibili nella tabella allegata alla risoluzione n. 123/E del 12/10/2017, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Si precisa che l’operatività dei suddetti codici tributo decorre dal 1° gennaio 2018.
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