AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 21 dicembre 2017, n. 160/E
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 98
L’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca urbana comprendente il territorio dei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
In particolare, alle imprese localizzate nella zona franca urbana è riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l. n. 50 del 2017 e per quello successivo, secondo le modalità applicative stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2013.
In proposito, l’articolo 15 del citato decreto del 10 aprile 2013 stabilisce che le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stati definiti modalità e termini di fruizione delle agevolazioni in parola.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, si istituisce il seguente codice tributo:
– “Z148 – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni imprese per riduzione versamenti – art. 46 – d.l. n. 50/2017”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
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