AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 21 febbraio 2019, n. 29/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
L’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
Il successivo articolo 7 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, prevede, tra l’altro, che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017, possano avvalersi della definizione agevolata di cui trattasi alle particolari condizioni stabilite dal comma 2, lettera b) e dal comma 3 del medesimo articolo 7.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 15, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute.
Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello “F24” delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:
Codice ufficio | Codice atto | Codice tributo | Denominazione codice tributo | Rateazione/Regione/ Prov./mese rif. | Anno di riferimento |
COMPILARE | NONCOMPILARE | PF30 | IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n.119/2018 | NON COMPILARE | AAAA |
COMPILARE | NONCOMPILARE | PF31 | Altri tributi erariali e relativi interessi — Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n.119/2018 | NON COMPILARE | AAAA |
COMPILARE | NONCOMPILARE | PF32 | Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n.119/2018 | NON COMPILARE | AAAA |
COMPILARE | NONCOMPILARE | PF33 | IRAP e addizionale regionale alT IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n.119/2018 | CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) | AAAA |
COMPILARE | NONCOMPILARE | PF34 | Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n.119/2018 | CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) | AAAA |
COMPILARE | NONCOMPILARE | PF35 | Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n.119/2018 | CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni) | AAAA |
COMPILARE | NONCOMPILARE | PF36 | Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n.119/2018 | CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni) | AAAA |
Si precisa che il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio, parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia).
Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).
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