AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 21 maggio 2013, n. 33/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” e “F24 EP”, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – articolo 1, comma 380, lettere f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228
L’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU). Con risoluzioni 12 aprile 2012, n. 35/E e 5 giugno 2012, n. 53/E sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 e F24 EP, dell’IMU.
L’articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”.
La successiva lettera g) del citato articolo prevede che ” i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”. Al riguardo, la risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF, concernente, tra l’altro, le modifiche recate dall’articolo 1, comma 380, della predetta legge, chiarisce che “in quest’ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, si istituiscono i seguenti codici tributo:
-“3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
– “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
In particolare:
– nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
– nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
– nello spazio “Acc.”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
– nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
– nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
– nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, dell’IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
– “360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), con l’indicazione:
– nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
– nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999;
– nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Si precisa che i codici tributo “3925” e “359E” sono utilizzati anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non è invece possibile utilizzare i codici “3930” e “360E”, non potendo i comuni incrementare la relativa aliquota, come chiarito nella risoluzione n. 5/DF del 2013.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D sono utilizzati il codice tributo “3913”, istituito con risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E e il codice tributo “350E”, istituito con risoluzione 5 giugno 2012, n. 53/E.
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