AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 21 marzo 2019, n. 37/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
L’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute.
In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019, senza la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
– “PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018”.
In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.
Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.
In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.
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