AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 22 gennaio 2019, n. 7/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145
L’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone la maggiorazione di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, l’articolo 1, comma 445 lett. d), della succitata legge, stabilisce che “gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
La successiva lettera e) del medesimo comma 445 del citato articolo 1, prevede che “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F23, della maggiorazione delle sopradescritte sanzioni, come richiesto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 0000460 del 17 gennaio 2019, si istituisce il seguente codice tributo:
– “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”
In sede di compilazione del modello di versamento F23:
– nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;
– nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
– nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “VAET”.
Infine, come indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le somme versate con il codice tributo “VAET” dovranno affluire all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo 27, capitolo 2573, articolo 16.
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