AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 25 settembre 2020, n. 58/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per l’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto interministeriale 7 luglio 2020
L’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha consentito ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri, secondo le condizioni ivi previste.
In proposito, il comma 7 del citato articolo 103 prevede che il datore di lavoro sia tenuto al pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, sono state stabilite le somme dovute a titolo di contributo forfettario, per ciascun mese o frazione di mese, per i diversi settori di attività, come di seguito indicato:
– 300,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
– 156,00 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
– 156,00 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il medesimo decreto interministeriale prevede che il contributo forfettario è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.
Ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, articolo 1, del medesimo decreto, le risorse provenienti dal pagamento dei contributi forfettari di cui trattasi sono riversate:
– per un terzo all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
– per un terzo all’INPS, a titolo contributivo;
– per un terzo all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.
Tanto premesso, per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro – emersione lavoro irregolare – settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 luglio 2020”;
– “CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settori assistenza alla persona – DM 7 luglio 2020”;
– “CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 luglio 2020”.
Si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore;
– nel campo “codice”, i codici tributo “CFZP”, “CFAS” o “CFLD”;
– nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
– nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 300,00 euro (per il codice “CFZP”) oppure di 156,00 euro (per i codici “CFAS” e “CFLD”), per ciascun mese o frazione di mese.
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