AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 28 novembre 2019, n. 97/E
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per il miglioramento della competitività delle imprese (articolo 2, commi da 34 a 40, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29) e per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13)
L’articolo 2 della legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 28 dicembre 2018, n. 29 dispone:
– al comma 34, che “L’Amministrazione regionale sostiene e promuove attività atte a migliorare la competitività delle imprese operanti sul territorio regionale”;
– al comma 35, che “Per le finalità di cui al comma 34 l’Amministrazione regionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è autorizzata a concedere contributi nella forma di credito d’imposta, a favore delle imprese operanti sul territorio regionale, anche al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a loro carico”;
– al comma 36, che “i contributi di cui al comma 35 sono concessi per le seguenti iniziative:
- a) attività di ricerca e sviluppo;
- b) attività di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali;
- c) attività di fusione e acquisizione”.
In proposito, con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2019, n. 0197/Pres. È stato adottato il regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei sopra descritti contributi. In particolare, l’articolo 14, comma 3, del citato regolamento prevede che il contributo è utilizzabile come credito d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
L’articolo 7, comma 21, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2019, n. 13 prevede la concessione di “contributi nella forma di credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (…)”.
Al riguardo, con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres. È stato adottato il regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei sopra descritti contributi. In particolare, l’articolo 24, commi 1 e 2, del citato regolamento prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Con la convenzione del 13 novembre 2019 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prevista dalle sopra citate disposizioni, sono state disciplinate le modalità operative per la fruizione in compensazione delle sopra descritte agevolazioni.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “6910” denominato “Regione Friuli Venezia Giulia – credito d’imposta per il miglioramento della competitività delle imprese – articolo 2, commi da 34 a 40, legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29”;
– “6911” denominato “Regione Friuli Venezia Giulia – credito d’imposta per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale – articolo 7, commi da 21 a 31, legge regionale 6 agosto 2019, n. 13”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della richiamata convenzione, si fa presente che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo concesso dalla Regione medesima, pena lo scarto del modello F24.
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